Buonasera,
non riesco ad inquadrare nel Suape Sardegna l’attività di esercizio servizi di trasporto, consegna pacchi e corriere con mezzo proprio. Cod. Ateco 53.20.00 “Altre attività postali e di corriere” da parte di un soggetto come Ditta individuale con sede presso il suo domicilio .
Non ho trovato una modulistica Suape dedicata, ma non rientra nemmeno tra le attività libere, inoltre non so se siano necessari i requisiti di autotrasportatore (es, iscrizione albo) o altri requisiti come un deposito merci, antincendio, veicolo adibito al trasporto ) .
La pratica non indica nemmeno le merci oggetto del servizio.
Chiedo gentilmente il Vostro prezioso supporto. Grazie
I Servizi di Trasporto e Consegna Pacchi per Conto Terzi: Un’Analisi per i Dipendenti Pubblici e Concorsisti
CONTENUTO
I servizi di trasporto e consegna pacchi per conto terzi rappresentano una soluzione strategica per le aziende che desiderano esternalizzare la gestione della distribuzione dei propri prodotti. Questi servizi non solo semplificano la logistica, ma consentono anche di ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza operativa.
Le caratteristiche principali di questi servizi includono magazzinaggio, stoccaggio delle merci, smistamento, picking e consegna in diverse aree geografiche. Le aziende possono così affidare a fornitori specializzati l’intero processo logistico, dalla ricezione della merce fino alla consegna finale al cliente. Questo approccio consente di ridurre i costi operativi e migliorare la gestione della supply chain (Cfr. Art. 1, D.Lgs. 286/2005).
Un esempio concreto è rappresentato da Poste Italiane, che offre servizi internazionali verso oltre 200 Paesi. Tra le opzioni disponibili, vi sono punti di ritiro (PUDO Point) e fermoposta, con giacenza gratuita fino a 7 giorni. Inoltre, per i prodotti freschi, sono disponibili magazzini a temperatura controllata, garantendo la catena del freddo attraverso servizi di picking e packaging personalizzati (Cfr. Art. 2, D.Lgs. 231/2007).
CONCLUSIONI
In sintesi, l’outsourcing logistico si configura come una scelta vantaggiosa per le aziende, poiché permette di risparmiare tempo e denaro, migliorare l’efficienza operativa e ridurre i rischi di deterioramento della merce. Affidarsi a un partner unico per l’intera filiera distributiva rappresenta un’opzione strategica per ottimizzare le risorse aziendali.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere il funzionamento dei servizi di trasporto e consegna pacchi è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi sono sempre più richieste. La conoscenza di queste dinamiche può rivelarsi utile non solo per la gestione di appalti e contratti pubblici, ma anche per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
PAROLE CHIAVE
Trasporto, Consegna pacchi, Outsourcing logistico, Magazzinaggio, Supply chain, Poste Italiane, Efficienza operativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 286/2005 - Normativa sui servizi di trasporto.
- D.Lgs. 231/2007 - Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
- Codice Civile Italiano - Articoli relativi ai contratti di trasporto e logistica.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
la materia non è mai passatadal SUAP. E’ uno di quesi casi in cui la prassi vince sulla legge. Tutto ciò che riguarda mototizzazioni e ministero dei trasporti è rimasto com’era prima del DPR 160/2010.
La normativa è complessa.
Relativamente al trasporto merci si può vedere la legge delega n. 32/2005 e i relativi d.lgs. n. 284/2005, n. 285/2005 e n. 286/2005.
Da lì, il trasporto merci conto terzi è rimasta (più o meno esplicitamente) nella competenza statale.
Con il DPCM 08/01/2015, le amministrazioni competenti alla tenuta dell’albo trasporti conto terzi è stata affidata agli uffici periferici della Motorizzazione civile. Il DM 25/11/2011 già aveva previsto la competenza autorizzatoria in capo agli uffici della Motorizzazione in attuazione del Reg. CE 1071/2009.
In sintesi, ai sensi del DM 25/11/2011 e del DL n. 5/2012 (vedi art. 11), vi sono tre diverse procedure necessarie ai fini dell’esercizio dell’attività trasporto merci conto terzi
-
L’esercizio dell’autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a
1,5 ton., anche nel caso di superamento di tale massa per l’abbinamento con un
rimorchio tecnicamente trainabile, è soggetto all’iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi con la dimostrazione del solo requisito
dell’onorabilità. -
L’esercizio dell’autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5
ton., e fino a 3,5 ton. è soggetto all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose
conto di terzi e nel REN con la dimostrazione dei quattro requisiti per l’accesso alla
professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.
L’idoneità professionale è dimostrata con la frequenza di un corso di formazione di
base di 70 ore -
L’esercizio dell’autotrasporto di cose senza alcuna limitazione nella tipologia di
veicoli utilizzati è soggetto all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi e nel REN con la dimostrazione dei quattro requisiti per l’accesso alla
professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.
In questo caso l’idoneità professionale è dimostrata attraverso il superamento di
un esame al quale si accede con corsi avanzati (la questione è molto complessa)
Vedi: https://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci