Settore Polizia Locale e Commercio – Stesso Responsabile?
Si premette che:
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli (sezione terza), con la sentenza del 24 novembre 2016, n. 5463 ha ritenuto che al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale non possono essere attribuite dai regolamenti comunali funzioni di amministrazione attiva, consistenti nell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia di contenuto negativo (diniego di autorizzazioni o concessioni), che di contenuto positivo (rilascio di provvedimenti ampliativi).
In caso contrario si determinerebbe la sovrapposizione di funzioni di autorizzazione e di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente conflitto di interessi e lesione del principio di imparzialità, essendo la funzione di controllore attribuita allo stesso soggetto controllato. -
Anche il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 2412 del 20 maggio 2005 ha precisato che il comandante della Polizia Municipale non può essere investito di responsabilità in materia di commercio o edilizia. La sua funzione, infatti, ai sensi della legge n. 65/1986, è riferibile soltanto ad attività di controllo del territorio sotto il profilo di polizia e di ordine pubblico.
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L’ANAC, con l’orientamento n. 57/2014 ha precisato che “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”.
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L’ANAC con l’orientamento numero 19 del 10 giugno 2015 ha precisato che “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante / Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.
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La legge 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) al comma 221 ha previsto che il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’Avvocatura Civica e della Polizia Municipale (221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale).
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Successivamente l’ANAC ha precisato che “tale novella normativa ha di fatto eliminato quel vincolo di esclusività di funzione precedentemente prescritto e richiamato da questa Autorità negli orientamenti n°57/2014 e n°19/2015”.
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L’ANAC, nella delibera Delibera numero 08 del 15 gennaio 2020 pubblicata al seguente link: Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione / Home page) ha precisato che “[color=#008000]se è pur vero che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, co 221) è stato previsto che nelle regioni e negli enti locali, allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale, cioè non esime l’amministrazione da valutazioni su potenziali conflitti di interessi [/color]derivanti dalla coincidenza in capo allo stesso soggetto di funzioni di controllore e controllato, tanto più nel caso in esame in cui risultano conferiti ad interim al comandante di P.L. del comune incarichi attinenti ad aree ad elevato rischio corruzione, come individuati dallo stesso Piano di rotazione”.
A mio parere, sebbene ora il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti della Polizia Municipale, deve comunque essere evitata quella sovrapposizione di funzioni di autorizzazione e di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente conflitto di interessi e lesione del principio di imparzialità, evitando che la funzione di controllore sia attribuita allo stesso soggetto controllato (principio ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli con la sentenza del 24 novembre 2016, n.5463).
Ritengo pertanto che anche in seguito alla legge 28/12/2015, n. 208, sia possibile attribuire altri incarichi ai Comandanti di Polizia Municipale SOLAMENTE a condizione che siano rispettate le cautele per evitare il conflitto, anche potenziale, di interessi e che ad esempio dovrebbe essere possibile attribuire al Comandante di Polizia Municipale anche la responsabilità del Settore Cultura, mentre NON dovrebbe essere possibile che il Comandante della Polizia Municipale possa essere investito di responsabilità in materia di commercio o edilizia. Ritengo infatti che se venissero affidate al Comandante di Polizia Municipale anche la responsabilità dell’Ufficio Commercio o dell’Ufficio Edilizia, ci sarebbe un evidente potenziale conflitto di interesse.
Concorda, in merito a quanto sopra esposto, ed in particolare che NON sia possibile affidare al Comandante di Polizia Municipale anche la responsabilità dell’Ufficio Commercio o dell’Ufficio Edilizia?
Grazie mille