Sezione Regionale Veneto deliberazione n. 148/2022 Enti locali - Fondo rischi contenzioso - possibilità svincolo somme nel caso di esito definitivo del procedimento

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Segnaliamo interessante pronuncia dei giudici contabili sulla tematica dell’accantonamento al Fondo rischi contenzioso e sulla possibilità di svincolo a seguito di pronuncia favorevole.

Occasione utile di ripasso in relazione a questa tipologia di fondi.

Si ricorda, infatti, che il l D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all’allegato n. 4/2, avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede al punto 5.2, lettera h) che“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi […omissis…].
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. […omissis…]. L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

Si impone, cioè, all’ente:

  1. l’obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. .
  2. Il calcolo del fondo contenzioso non può avvenire attraverso una percentuale forfettaria ma è necessario valutare le singole controversie e tenere conto delle loro specificità in termini di soccombenza.
  3. E’ indispensabile che l’ente proceda a una puntuale ricognizione dello stato delle procedure giudiziarie già in corso che gravano in capo all’ente, con l’indicazione della loro caratteristica ma soprattutto con la quantificazione del valore del petitum.
  4. La ricognizione è oggetto di apposita determina da parte del responsabile del servizio ed è sottoposta all’esame del revisore il quale confuterà l’operato dell’ente ed emetterà in modo informato, preciso e puntuale un giudizio di congruità sull’accantonamento previsto nell’ambito del parere sul rendiconto.
  5. L’accantonamento nel rendiconto è dovuto e non viene meno attraverso la pur prevista adozione nell’ambito del bilancio previsionale.
  6. L’importo accantonato sarà oggetto di svincolo alla cessazione del giudizio o attraverso l’applicazione al bilancio al fine di coprire la spesa connessa alla soccombenza o attraverso la riduzione connessa al venir meno della spesa potenziale.

Buona lettura

Simona