Buongiorno.
Si è detto che la SCIA per somministrazione temporanea in occasione di eventi, presuppone, per l’appunto che sia collegata a un evento. Tale evento deve avere una sua consistenza autonoma. La somministrazione temporanea è un corollario all’evento. Se l’evento fosse identificabile con la sola somministrane allora si concretizzerebbe una elusione normativa.
Detto ciò quali autorizzazoni necessitano per un evento come quello in oggetto?
- Scia commerciale per la somministrazione (art. 86 TULPS);
- Scia Sanitaria Regolam. CE 852/2004;
- Concessione suolo pubblico;
- dichiarazione di tecnico abilitato sulla rispondenza degli impianti di gpl (bombole di gas per cottura alimenti);
- dichiarazione di conformita’ impianti elettrici se usati;
- contratto fornitura energia elettrica;
Inoltre:
a) Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’ “industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo;
b) Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute;
c) I dolci e prodotti offerti dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto;
d) I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
e) Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, etc…
f) cos’altro?
Infine vero è che tale attività potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n… 59/2010?
Grazie per le risposte