Il silenzio inadempimento riguarda le ipotesi in cui la P.A., di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i termini previsti dalla legge (o da norma regolamentare) e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio.
Stabilito questo, mi chiedo perché non si applica la regola generale del silenzio-assenso prevista dall’art 20 della 241. Per i provvedimenti ad istanza di parte non è stabilito che il silenzio è significativo ed assume il significato di assenso?
In pratica le ipotesi allo spirare del termine sono:
- silenzio- rigetto laddove previsto… silenzio rigetto per richiesta di accesso o ricorso gerarchico;
- silenzio assenso negli altri casi di provvedimenti su istanza di parte.
La regola del silenzio assenso è da considerarsi generale o no (tranne le ipotesi esplicitamente escluse)?
Quando si ha il caso del silenzio inadempimento?