Silenzio assenso e procedimenti ad istanza di parte

Il silenzio inadempimento riguarda le ipotesi in cui la P.A., di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i termini previsti dalla legge (o da norma regolamentare) e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio.
Stabilito questo, mi chiedo perché non si applica la regola generale del silenzio-assenso prevista dall’art 20 della 241. Per i provvedimenti ad istanza di parte non è stabilito che il silenzio è significativo ed assume il significato di assenso?
In pratica le ipotesi allo spirare del termine sono:

  1. silenzio- rigetto laddove previsto… silenzio rigetto per richiesta di accesso o ricorso gerarchico;
  2. silenzio assenso negli altri casi di provvedimenti su istanza di parte.
    La regola del silenzio assenso è da considerarsi generale o no (tranne le ipotesi esplicitamente escluse)?
    Quando si ha il caso del silenzio inadempimento?