Silenzio assenso in un procedimento ambientale

L’azienda X ha presentato in data 24/07/2015 al SUAP del Comune di riferimento una istanza volta all’ottenimento di una autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 co 2 del 152/06 s.m.i. e della DGP della Provincia di Fermo n. 110/2009. Tale Delibera prevede che l’istanza deve essere presentata dall’azienda almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività e se tale termine trascorre “liberamente” la ditta si intende autorizzata. La stessa Delibera prevede anche che “la Provincia […], potrà richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa”.

L’azienda X ha presentato istanza di autorizzazione in data 24/07/2015.

Il SUAP e la Provincia, con due comunicazioni distinte ma datate entrambe il 28/08/2015 (quindi entro 45 giorni ma non entro i 30 giorni), chiedono delle integrazioni. Le integrazioni vengono fornite (e protocollate) il 29/08/2015. SUAP e Provincia non rispondono.

Domanda 1: considerato che il termine del silenzio-assenso di 45 giorni è stato interrotto con la richiesta di integrazioni, e che le integrazioni sono state fornite, pur mancando una risposta da parte del SUAP che le accetta o le rifiuta, il silenzio-assenso si intende perfezionato (e quindi autorizzazione ottenuta)? Oppure avendo interrotto il termine del silenzio-assenso, il SUAP avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di accoglimento o diniego?

Nel frattempo, non avendo ricevuto comunicazioni e pensando di aver ottenuto l’autorizzazione tacitamente, l’azienda X acquista una porzione di un fabbricato industriale, acquista macchinari ed avvia la propria attività di impresa, effettuando così notevoli investimenti.

Ad aprile del 2016 (8 mesi dopo la presentazione della istanza e fuori da ogni tempistica normata), il SUAP, in riferimento al procedimento di autorizzazione, chiede nuovamente altre integrazioni, dichiarando il procedimento sospeso fino al ricevimento delle integrazioni e comunque per un periodo di 60 giorni. Queste seconde integrazioni non vengono fornite dall’azienda X e decorsi i 60 giorni, il SUAP invia una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis L. 241/90. L’azienda X non fornisce nessuna ulteriore documentazione nei successivi 10 giorni. Il SUAP non adotta nessun provvedimento formale di rigetto a conclusione del procedimento.

Domanda 2: E’ lecito il comportamento del Comune che chiede integrazioni per 2 volte (che diventano 3 se consideriamo anche le integrazioni richieste con comunicazione separata da parte della Provincia)? È lecito che il Comune sospenda un procedimento iniziato 9 mesi prima e che doveva concludersi con un tacito assenso di 45 giorni?

Domanda 3: L’azienda X poteva ritenersi tacitamente autorizzata nel periodo agosto2015-aprile2016 avendo fornito le prime integrazioni come richiesto da SUAP e Provincia e non avendo più ricevuto nessuna notizia fino ad aprile 2016?

Grazie.

In mancanza di una specifica disposizione che indica interruzione, il termine, in base ai principi generali del procedimento amm.vo si intende sospeso. In ogni caso, sospeso o interrotto (se interrotto riparte da capo, se sospeso riparte da dove era arrivato), la produzione delle integrazioni ri-innesca il procedimento. Ergo, l’impresa è abilitata. L’aut. a carattere generale è una sorta di SCIA ante litteram a efficacia differita di 45 gg. La legge (in senso lato) fissa le condizioni generali e se l’azienda è in grado di rispettarle, lo dichiara alla PA competente. Questo non considerando perentorio il termine dei 30 per la richiesta dato che il privato ha avallato.

Non è corretto. Il provvedimento generale si era concretizzato. La PA competente, per mezzo del SUAP o in modo autonomo avrebbe potuto agire in sede di normale controllo dettando delle prescrizioni oppure agendo in altro modo ma non in riferimento al provvedimento tacito. Al limite avrebbe potuto agire in autotutela entro un termine ragionevole e comunque entro 18 mesi (all’epoca, se non erro, era 18 mesi – vedi art. 21-nonies della legge 241/90). Senza i caratteri tipici dell’autotutela (avvio procedimento, motivazione puntuale, ecc.), il provvedimento è sicuramente annullabile. L’inerzia della PA potrebbe portare a un risarcimento danni… tutto da vedere

direi proprio di sì