Silenzio assenso permesso di costruire e false attestazioni | LavoriPubblici https://share.google/0yBwCToL6YqCwPoq5

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Consiglio di Stato n. 5141/2022: l’annullamento del permesso di costruire con false attestazioni supera il limite dei 18 mesi

CONTENUTO

Il tema del silenzio assenso in materia edilizia incrocia spesso il delicato confine tra la semplificazione amministrativa e la tutela della legalità. Secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato n. 5141/2022, il permesso di costruire ottenuto tramite silenzio assenso, ma viziato da false attestazioni, può essere oggetto di annullamento d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione anche oltre il termine ordinario di 18 mesi.

Il ragionamento giuridico poggia sul coordinamento tra le norme generali sul procedimento e le norme speciali sull’edilizia:

  • L’art. 21-nonies l. 241/1990 stabilisce ordinariamente un limite temporale (indicato nel materiale in 18 mesi) per l’esercizio del potere di autotutela (annullamento d’ufficio).
  • Tuttavia, tale limite decade qualora il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
  • In ambito edilizio, l’art. 20, comma 13, d.P.R. 380/2001 specifica che, in presenza di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione conserva il potere di intervenire senza le restrizioni temporali previste per l’autotutela ordinaria.

In sostanza, la condotta fraudolenta o non veritiera del privato impedisce il consolidamento dell’atto, permettendo alla PA di ripristinare la legalità violata in qualsiasi momento, poiché il mendacio “neutralizza” l’affidamento del cittadino.

CONCLUSIONI

La pronuncia chiarisce che il silenzio assenso non costituisce una “sanatoria” perenne: se il titolo edilizio si è formato su presupposti falsi, l’amministrazione ha il dovere-potere di annullarlo senza dover rispettare il termine decadenziale dei 18 mesi, tutelando così l’interesse pubblico superiore alla corretta trasformazione del territorio.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale prestare attenzione alla verifica delle istanze anche dopo la formazione del silenzio assenso. Qualora emergano dichiarazioni mendaci, il dipendente può (e deve) avviare il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, sapendo che il termine cronologico non è ostativo. La mancata attivazione a fronte di un falso acclarato potrebbe generare profili di responsabilità.
  • Per il Concorsista: il tema riguarda l’istituto dell’autotutela amministrativa e il silenzio assenso (Diritto Amministrativo), con particolare riferimento ai titoli abilitativi edilizi (Testo Unico Edilizia). È un classico esempio di deroga ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio in presenza di condotte contrarie alla buona fede e alla verità.

PAROLE CHIAVE

Silenzio assenso, Permesso di costruire, Autotutela, False attestazioni, Art. 21-nonies l. 241/1990, Consiglio di Stato, Edilizia.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato n. 5141/2022: Sentenza che stabilisce la possibilità di annullare il permesso di costruire oltre i 18 mesi in caso di falsità.
  2. Art. 21-nonies l. 241/1990: Disciplina l’annullamento d’ufficio e i relativi limiti temporali per l’esercizio dell’autotutela.
  3. Art. 20, comma 13, d.P.R. 380/2001: Norma del Testo Unico Edilizia che regola gli effetti delle false attestazioni nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.

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