Siamo in regione Lombardia.
Ho un procedimento ambientale per il quale, dopo 45 giorni, scatta il silenzio-assenso (autorizzazione in via generale per esercizio attività in deroga (D.Lgs 152/2006).
L’ente competente (Provincia) aveva chiesto un’integrazione documentale per la quale abbiamo concesso 30 giorni.
Purtroppo l’impresa non ha mai provveduto a tale richiesta e, secondo me, i termini del procedimento sono ripresi dopo tale sospensione. Pertanto, temo si sia formato il silenzio-assenso.
La Provincia ritiene invece che i termini del procedimento rimangano sempre sospesi, finché non si ricevono tali integrazioni e quindi, dopo un ulteriore sollecito, ci hanno chiesto di annullare il procedimento.
Tale suddetta convinzione trova (per loro) conferma in una DGR, il cui allegato 2 - punto F20 - indica:
“Nel caso di domanda incompleta, l’Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale, richiederà al Gestore - tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) dal ricevimento della medesima richiesta, pena l’automatica decadenza della domanda stessa; in tali casi il termine di 45 giorni per l’efficacia dell’autorizzazione, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste”.
È quindi corretto considerare decaduta (o eventualmente annullare) l’istanza, oppure ritenete che si sia formato un silenzio-assenso?