Buongiorno
Ripassando il silenzio mi è  venuto un grande dubbio: come si fa a distinguerli se entrambi prevedono un istanza di parte e il decorso del termine?
solo nel caso di silenzio assenso (art. 20 l. 241) il privato puo’ essere sicuro che il silenzio stesso ha valore di accoglimento della sua istanza perchè ai sensi del comma 2-bis (dopo la legge 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021 c.d. semplificazioni 2):
“Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale  a
provvedimento di accoglimento ai sensi del comma  1,  fermi  restando
gli   effetti   comunque   intervenuti    del    silenzio    assenso,
l’amministrazione e’ tenuta, su richiesta del privato, a  rilasciare,
in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei  termini  del
procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento  della  domanda
ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni
dalla richiesta, l’attestazione e’ sostituita  da  una  dichiarazione
del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Si tenga conto che nel tempo il silenzio assenso è divenuto prassi generalizzata mentre il silenzio con significato di diniego resta relegato a casi tassativi