Silenzio assesso e diniego

Buongiorno
Ripassando il silenzio mi è venuto un grande dubbio: come si fa a distinguerli se entrambi prevedono un istanza di parte e il decorso del termine?

solo nel caso di silenzio assenso (art. 20 l. 241) il privato puo’ essere sicuro che il silenzio stesso ha valore di accoglimento della sua istanza perchè ai sensi del comma 2-bis (dopo la legge 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021 c.d. semplificazioni 2):
“Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a
provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando
gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l’amministrazione e’ tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare,
in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda
ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, l’attestazione e’ sostituita da una dichiarazione
del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Si tenga conto che nel tempo il silenzio assenso è divenuto prassi generalizzata mentre il silenzio con significato di diniego resta relegato a casi tassativi

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