Silenzio e procedimento

In base ad un nostro regolamento l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio deve essere emessa in base ai pareri favorevoli dei competenti uffici della Polizia locale e del settore Lavori pubblici.
In ipotesi di decorso infruttuoso del termine, la disposizione regolamentare equipara il silenzio all’assenso, ossia ad un parere favorevole. Come conciliare la cennata norma regolamentare con l’art. 16 comma 3 della L. n. 241/1990 che menziona espressamente interessi di natura sensibile?
Il responsabile del procedimento a quale organo o ente deve rivolgersi per sopperire al silenzio degli organi interni?

Il riferimento all’art. 16, a parere mio, non è pertinente. Semmai vedi l’art. 17-bis

L’art. 16 tratta dell’attività consultiva che è cosa diversa dalla competenza amministrativa relativa all’adozione del provvedimento nell’ambito di un procedimento a istanza di parte.

L’esempio classico è l’attività consultiva del Consiglio di Stato di cui all’art. 100 Cost. In relazione a questo esempio, vedi CdS n. 1807/2020: va esclusa la possibilità di emettere pareri su aspetti minimali relativi ad “un ordinario segmento del procedimento amministrativo”, in quanto il supporto consultivo non può e non deve sostituirsi all’amministrazione nel dovere di provvedere.

Vedi saggi come questo: https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2020/03/02Occhiena_Posteraro.pdf