Simulatori di guida art 69 tulps

Per un piccolo locale con 4 simulatori di guida SENZA VINCITA DI DENARO è pervenuta a questo Ente una SCIA ad oggetto “INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SPETTACOLO VIAGGIANTE IN SEDE FISSA EX ART.69 T.U.L.P.S. COME DA CIRCOLARE N.18/2022 PROT.213732/RU DEL 19/05/2022 ED ALLA DETERMINA DIRETTORIALE PROT.250263/RU DEL 10/06/2022 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI.”
Vorrei sapere se basta la SCIA o se noi dobbiamo rilasciare autorizzazione ex art 69 TULPS e con che contenuto, visto che è completamente diversa dalla solita autorizzazione che si rilascia per gli spettacoli viaggianti.
Nel nostro mio caso (un piccolo locale con questi simulatori ed uso di cuffie - quindi NO impatto acustico. NO prevenzione incendi). Mi chiedo…serve comunque l’accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulps, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone? Il Tizio ha dichiarato…" che non sono state apportate modifiche alle strutture successive al collaudo annuale redatto a firma di un tecnico abilitato" ma qui non siamo in presenza di un tendone da circo o di una giostra!

Mi sa che, senza saperlo e senza volerlo, hai messo il dito in un vespaio…

Se parliamo di “simulatori di guida” siamo nel campo degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, e cioè in particolare nel comma 7, lett. c) dell’art. 110 TULPS. Ciò vuol dire che, allo stato, tali apparecchi devono essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.

Sennonché, verosimilmente, siamo anche nel campo dei cosiddetti “eSports” o “Sale Lan”, in relazione ai quali l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente posto sotto sequestro diverse postazioni che non sarebbero state in regole con le disposizioni vigenti.

L’istanza che hai ricevuto fa riferimento alle recenti circolari e determinazioni di ADM in merito ai giochi in questione, ma incuriosisce il rimando all’art. 69 TULPS e agli spettacoli viaggianti. A meno che l’istanza non sia un tentativo di “superare” l’attuale fase critica e continuare la medesima attività sotto la forma dello spettacolo viaggiante (i medesimi giochi installati nelle attività dello spettacolo viaggiante hanno ottenuto una dilazione per quanto riguarda i tempi della loro regolarizzazione… Vedasi “padiglioni e sale trattenimento” tra le medie attrazioni nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 337/68)

Direi:

  • no art. 80 TULPS
  • soggetto a prevenzione incendi se il locale di trattenimento ha capienza superiore a 100 persone ovvero superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq

In qualche caso, come i bigliardini, i soggetti a dondolo (kiddie rides) e videogiochi inseriti nei padiglioni… c’è sempre stato il dilemma su cosa applicare dato che tali apparecchi trovavano luogo sia nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sia nell’elenco dei c.d. apparecchi AM (che nei fatti erano giochi). In sintesi, a seconda dell’utilizzo, a volte si andava verso l’applicazione della normativa “giochi” (86 TULPS ecc.) e, altre volte, verso quella delle attrazioni (69 TULPS, registrazione, ecc.)

Vedi vecchi post dell’altro forum:

Ora è stato chiarito che se anche si va dalla parte delle attrazioni la regolamentazione tecnica/fiscale si applica uguale ma questo non vuol dire che si debba andare verso l’art. 69 in ogni caso.

Se si va verso la “sala giochi” non ha senso parlare di art. 80 TULPS