Singole giostre - attrazioni temporanee

Per solo due singole attrazioni di spettacolo temporaneo, nella fattispecie piccole giostre (autoscontro e tappeto elastico) è corretto prevedere intervento della commissione comunale pubblici spettacoli? O tale attività è esclusa dal DM 19.08.1996? Grazie per la risposta che chiarirebbe punti di vista diversi tra ente locale e Asl

La circolare del Ministero degli interni del 14/3/2013 n. 557/PAS/U/005089 in sintesi dice che indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell’evento nel cui ambito sono collocati, l’allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un’area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all’aperto, ben possono costituire “locali di pubblico spettacolo”, soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

[…] non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l’allestimento è soggetto alla CCVLPS, ma il SINDACO (autorità di PS locale), sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza, valuterà se assoggettare o meno il singolo caso.

Attenzione alla corretta individuazione della tipologia di attrazione:

Quindi in questo specifico caso di NON significativo numero di attrazioni, non configurabile tra l’ altro come luna park o parco divertimenti, e non essendo possibile prevedere un numero di “utenti” delle due attrazioni, fermo restando la regolare licenza per l’esercizio di spettacolo viaggiante, per l’ autorizzazione allo spettacolo temporaneo le alternative sono commissione o intervento del sindaco?
Volendo fare l’avvocato del diavolo…se così fosse anche per una semplice giostrina rotante per bambini con i cavalli dovrebbe intervenire la commissione? Nonostante la regolarità del collaudo annuale, assicurazione ecc previsto per la regolarità della licenza del singolo esercente?

Se non c’è un regolamento comunale che definisce quando scatta l’obbligo della Commissione… non rimane che la valutazione del rischio dell’autorità di PS locale…

La circolare fornisce indicazioni (significativa pluralità… medie e grandi…) non certezze (quante attrazioni medie, grandi o medie + grandi costituiscono una pluralità?)

Sempre secondo la circolare una singola attrazione (ancorché grande) non costituisce una pluralità, ergo no commissione…
Tuttavia in assenza di norme regolamentari locali solo l’autorità di PS può fare la valutazione del rischio…

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il sindaco può autorizzare quasi qualsiasi cosa, ma dovrebbe effettivamente saper valutare che tali giostre in quel setting siano con i lux giusti, adeguata resistenza al fuoco, adeguate vie d’esodo a norma UNI EN 13814… di “piccole” ruote panoramiche prive di cancelletto per la gondola o con componenti da oliare non oliati è piena l’Italia e continuano a girare finchè non trovano una commissione un filo più zelante a cui è stata trasmessa comunque la documentazione che seppur non convocata si decide a bloccarla.