Smart working nella Pubblica Amministrazione (senza limite minimo)

  • Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche - valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia - potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)
(GU n.103 del 30-4-2021)
Vigente al: 30-4-2021

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine
di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa, nonche’ la
vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

                            Emana 


                 il seguente decreto-legge: 

                           Art. 1 

       Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
  1. All’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni
    pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1. il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine,
      le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione
      della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi,
      ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga
      alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17
      marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
      aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
      l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilita’ dell’orario di
      lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale,
      introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche
      attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza,
      applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al
      comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a
      condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed
      imprese avvenga con regolarita’, continuita’ ed efficienza, nonche’
      nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;
    2. e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
      del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza,
      difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza
      connessa al COVID -19.»;
      b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite
      le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da
      COVID-19».
  2. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
    relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di
    lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le
    seguenti: «e del lavoro agile»;
    b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite
    dalle seguenti: «15 per cento»;
    c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite
    dalle seguenti: «15 per cento».
    Art. 2

Proroga dei termini di validita’ di documenti di riconoscimento e di
identita’, nonche’ di permessi e titoli di soggiorno e documenti di
viaggio

  1. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
    18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
    relativo al periodo di validita’ di documenti di riconoscimento e di
    identita’, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
    «30 settembre 2021».
  2. All’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020,
    n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
    n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di
    viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
    luglio 2021»;
    b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
    «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono
    egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di
    cui al primo periodo la cui trattazione e’ effettuata
    progressivamente dagli uffici competenti.».
    Art. 3

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il
riequilibrio finanziario degli enti locali

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
    relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo
    227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
    prorogato al 31 maggio 2021.

  2. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
    bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151,
    comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ differito
    al 31 maggio 2021. Fino a tale data e’ autorizzato l’esercizio
    provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n.
    267 del 2000.

  3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i
    termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del
    decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi’ prorogati per
    l’anno 2021:
    a) il rendiconto relativo all’anno 2020 e’ approvato da parte del
    consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da
    parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
    b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2020 e’ approvato
    entro il 30 novembre 2021.

  4. All’articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio
    2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
    2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
    seguenti: «30 settembre 2021».

  5. Per l’anno 2021, il termine previsto dall’articolo 31 del
    decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei
    bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui all’articolo
    19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto
    legislativo n.118 del 2011, e’ prorogato al 30 giugno 2021.

  6. I termini di cui all’articolo 32, comma 7, del medesimo decreto
    legislativo n. 118 del 2011 sono cosi’ modificati per l’anno 2021:
    a) i bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui
    all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del
    citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla
    giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
    b) il bilancio consolidato dell’anno 2020 del Servizio sanitario
    regionale e’ approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre

  7. Con riferimento all’esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
    30 maggio, di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre
    2016, n. 232, relativi all’invio della certificazione dei risultati
    conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al
    30 giugno 2021.

  8. Il termine ultimo per l’adozione del bilancio d’esercizio delle
    Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative
    aziende speciali riferito all’esercizio 2020, fissato al 30 aprile
    2021, e’ prorogato alla data del 30 giugno 2021.

  9. I termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo,
    nonche’ di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora,
    rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano
    scaduti antecedentemente alla predetta data.
    Art. 4

    Proroga in materia di esercizio di poteri speciali 
            nei settori di rilevanza strategica 
    
  10. All’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
    relativo all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza
    strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno 2021»
    sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
    b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2020» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
    Art. 5

Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione
periodica dei veicoli

  1. All’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
    183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
    21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della
    patente di guida, dopo le parole «e’ espletata» sono inserite le
    seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1°
    gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
    tale prova e’ espletata».
  2. All’articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
    n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
    77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie
    per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa
    dell’emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono
    sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;
    b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono
    sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».
  3. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
    76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
    120, relativo all’attivita’ delle navi da crociera, le parole «30
    aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all’articolo 92, comma 4-septies, primo
    periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla
    revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ differito al 31 dicembre 2021.
    Art. 6

Proroga delle modalita’ semplificate per lo svolgimento degli esami
di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici
autorizzati, nonche’ dei consulenti del lavoro

  1. All’articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31
    dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
    febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
    seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
    Art. 7

          Proroga della sospensione della revoca 
         degli stanziamenti dei Fondi investimenti 
    
  2. All’articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    le parole «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
    anni 2020 e 2021».

  3. Le disposizioni indicate dall’articolo 1, comma 24, secondo
    periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per
    l’anno 2021.
    Art. 8

              Interventi finanziati dal Fondo 
               per lo sviluppo e la coesione 
    
  4. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
    aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
    Art. 9

    Misure urgenti in materia di controlli radiometrici 
    
  5. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
    2020, n. 101, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nelle
    more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il
    30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto
    legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7
    dell’Allegato XIX al presente decreto.».
    Art. 10

        Accelerazione di interventi per far fronte 
            all'emergenza sanitaria da COVID-19 
    
  6. Le disposizioni di cui all’articolo 264, comma 1, lettera f),
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
    al 31 dicembre 2021.
    Art. 11

Proroga di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 in ambito penitenziario

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
    b) all’articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
    c) all’articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
    Art. 12

                     Entrata in vigore 
    
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
    sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2021 

                         MATTARELLA 

                              Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei ministri 

                              Franco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia