Premesso la disciplina per lo smarworking invariata per quanto riguarda il settore privata rimane ancora in vigore la disposizione ex art. 39 del d.l 18. 20 comma due che riconosce una diritto di priorità nelle richieste di s.w. agli lavoratori invalidi sebbene non abbiano il requisito di gravità ?
CONFERMO
Art. 39
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita’
nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalita’ agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita’ sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione. (17) - Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacita’ lavorativa e’ riconosciuta la
priorita’ nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle
prestazioni lavorative in modalita’ agile ai sensi degli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone
immunodepresse.
((21))
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l’art. 1, comma 3)
che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e’
prorogato al 15 ottobre 2020.
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che il termine
previsto dal presente articolo e’ prorogato al 31 dicembre 2020.