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D.Lgs. 36/2023: Il soccorso istruttorio non sana la carenza dei requisiti essenziali di partecipazione

Il principio del soccorso istruttorio rappresenta uno degli strumenti principali per garantire la massima partecipazione nelle gare d’appalto, ma la sua applicazione incontra limiti invalicabili a tutela della par condicio tra i concorrenti. In base al materiale di ricerca, tale istituto ha la funzione di chiarire o completare documenti già esistenti, ma non può mai essere utilizzato per colmare l’assenza sostanziale di un requisito di partecipazione.

CONTENUTO

La disciplina del soccorso istruttorio è attualmente regolata dall’art. 101 d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ponendosi in linea di continuità con il principio già espresso dall’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016.

Il ragionamento giuridico alla base delle recenti interpretazioni stabilisce una distinzione netta tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è:

  • Irregolarità formali: la regolarizzazione è ammessa qualora si tratti di meri vizi di forma o necessità di completamento documentale.
  • Carenze dei requisiti: il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di un requisito essenziale per la partecipazione alla gara. Se il requisito non è posseduto dal concorrente al momento della presentazione della domanda, l’intervento della stazione appaltante non può “crearlo” o sostituirlo.
  • Offerta tecnica ed economica: resta fermo il divieto assoluto di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare carenze riguardanti l’offerta tecnica o economica, poiché ciò comporterebbe una modifica sostanziale della proposta presentata.

In sintesi, il soccorso istruttorio serve a chiarire ciò che è presente ma oscuro, non a inserire ciò che è assente.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la limitazione del potere della stazione appaltante di richiedere integrazioni. La mancata presentazione di un requisito sostanziale non è un errore “scusabile” né regolarizzabile: il concorrente che non possiede i requisiti prescritti dal bando deve essere escluso, garantendo così la correttezza del confronto concorrenziale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria di gara, il RUP e i membri dei seggi devono valutare con rigore se la carenza sia puramente formale o sostanziale. L’attivazione impropria del soccorso istruttorio per sanare carenze nei requisiti può esporre l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e il dipendente a responsabilità per violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della legislazione sulle Opere Pubbliche. È fondamentale conoscere il passaggio normativo dall’art. 83 d.lgs. 50/2016 all’art. 101 d.lgs. 36/2023 e comprendere come il soccorso istruttorio si interfacci con il principio di auto-responsabilità del concorrente.

PAROLE CHIAVE

Soccorso istruttorio, d.lgs. 36/2023, d.lgs. 50/2016, requisiti di partecipazione, appalti pubblici, irregolarità formali, par condicio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 101 d.lgs. 36/2023: Norma vigente che disciplina i casi e i limiti del soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento.
  2. Art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016: Precedente riferimento normativo che limitava la regolarizzazione alle sole carenze di elementi formali della domanda.

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