Società miste e società in house differenze affidamento diretto servizi

Buongiorno, premessa la differenza tra una società mista e una in house, Vi chiedo:
è possibile l’affidamento diretto, previo acquisto di partecipazioni, a società a capitale al 51% pubblico e restante 49 %privato, il cui socio privato sia stato scelto mediante gara a a doppio oggetto da parte del socio pubblico già presente ? In questo caso, per l’ente che affida è sempre un affidamento “in house” oppure, considerato che il capitale non è interamente pubblico, non può essere considerato in house ? In sostanza (e in termini più generali) se una società ha capitale misto, oggi non è possibile considerare l’affidamento in house visto che è richiesto capitale interamente pubblico oppure, essendo stata la società costituita prima dell’entrata in vigore del D.lgs.50/2016 e del D’Lgs.175/2016, si può comunque procedere ad affidamento in house? Spero di essere stato chiaro e ringrazio quanti di voi risponderanno. Personalmente, escludo la possibilità di costituire ad oggi una società in house, in cui c’è capitale privato, dovendo l’azione amministrativa sottostare ai principi del tempio regit actum con la conseguenza che deve tenersi conto della normativa vigente all’atto dell’ affidamento e come detto ad oggi non è ammessa per l’in house capitale privato. Chiedo tuttavia confronto con qualcuno decisamente più “sul pezzo” su queste tematiche.

Il discrimine di sicurezza è che la società sia iscrittq nell’.elenco anac dlgs 50 del 2016 art.192.Ora non la troverai iscritta per anac occorre il patrimonio interamente pubblico (a livello europeo l in house è impostato diversamente).inoltre tu indichi che la società è mista e segue art.17 del tusp.per me non è possibile l operazione che proponi.

Buongiorno @GiacomoFrancescoG84, mi occupo principalmente di appalti ma non del caso di specie, quindi provo a fornirti la mia interpretazione.

Innanzitutto occorre effettuare una distinzione tra i due modelli societari, in quanto la società in house agisce come un vero e proprio organo dell’amministrazione “dal punto di vista sostantivo” , in ragione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall’amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell’attività dell’ente in house in favore dell’amministrazione stessa; mentre la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza.

Alla luce di quanto sopra descritto, non è considerabile l’affidamento diretto alla società mista come affidamento in house, tesi confermata dalla necessità, come da te indicato, di effettuare una procedura “aggravata” ovvero gara a doppio oggetto, procedura che non è necessaria nell’affidamento in house, la quale chiede una dettagliata analisi del mercato prima di affidare in house.

Segnalo questi approfondimenti:

https://www.sentenzeappalti.it/2016/03/21/societa-in-house-e-societa-mista-differenza-ai-fini-dellaffidamento/

https://www.studiolegaleriva.it/public/socio-privato

Vincenzo

Buongiorno e grazie per i suggerimenti e le risposte. Di fatto è dunque impraticabile la soluzione dell’ affidamento in house. Però nulla si oppone all’acquisto di partecipazioni e a conseguente affidamento in società pubblica mista già costituita o no? Per intenderci, se il Comune Alfa ha già espletato gara a doppio oggetto, selezionando il socio privato X, può un terzo ente (Comune Beta) procedere ad acquisto di partecipazioni nella società così costituita e affidare il servizio, seppur non nelle forme dell’in house? Grazie

Secondo me, se già costituita ed espletata la gara a doppio oggetto, successivamente può avvenire la cessione di quote ad un terzo ente… in questo caso l’aspetto principale è che la quota pubblica sia sempre maggioritaria.

Vincenzo