Soggiorni diattico educativi lrt 84/2009

Gentili,

questo post con riferimento alla tematica di cui in oggetto per chiarire se per i soggiorni sopra i 4 gg si mantenga la procedura autorizzativa o se è possibile applicare la SCIA. Nello specifico sul vecchio forum ho trovato tre discussioni in merito, ognuna con un parere diverso. Prima si parla di SCIA e poi, in tempi più recenti di autorizzazione nuovamente. Resto in attesa di confronto

la LR toscana n. 84/2009 è andata nel dimenticatoio e non è stata ripresa né dalla normativa toscana sul Turismo (LR 86/2016) né da quella sull’agriturismo. Detto questo, la norma è in vigore e applicabile. In assenza di un atto comunale a contenuto generale che indica l’applicabilità della SCIA in base alla fissazione di condizioni di esercizio oggettive, io applicherei la procedura della legge: autorizzaizone semplificata.

Nel preambolo della legge, si legge:

- sino ad oggi le esperienze dei campeggi e dei soggiorni didattico educativi trovavano riferimento, sotto il profilo dei requisiti strutturali ed organizzativi, nelle previsioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 2000, rispettivamente alle disposizioni per “autorizzazione ai campeggi temporanei” (articolo 38) e alle disposizioni per le “case per ferie e rifugi escursionistici” (articolo 47), sottoponendo pertanto gli organizzatori ad una serie di adempimenti valutati come eccessivamente gravosi per la natura e la durata delle esperienze medesime;

- da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico;

- le disposizioni agevolative riguardano: l’assoggettamento ad autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti dei soggiorni, l’obbligo delle sole caratteristiche di civile abitazione per i locali ospitanti i soggiorni c.d. “in accantonamento”, garantendo la presenza di adeguati servizi igienici, la riduzione delle pratiche amministrative;

- per quanto concerne la semplificazione delle pratiche amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli enti titolari della funzione autorizzatoria, la legge prevede la promozione della sottoscrizione di un protocollo da parte dei soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo;

Nei fatti, lo schema di domanda di cui all’allegato C è una dichiarazione. E’ una sorta di SCIA ad efficacia differita. Non potendo indicarla come tale (le SCIA sono ad efficacia immediata), è stata chiamata richiesta di autorizzazione.

Testualmente: Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.

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Oltre ad informare la PM, generalmente, a quali enti viene trasmessa l’autorizzazione? E’ sufficiente informare i Carabinieri Forestali? Grazie.

Direi di sì. La LR non detta obblighi comunicativi specifici.

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