SOGLIA BENI E SERVIZI...SANITARI E NON, per gli Enti del SSN

Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e Art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012
In merito alla soglia entro cui l’acquisto di beni e servizi può essere effettuata anche al di fuori degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip esistono nel nostro ordinamento due disposizioni:

  1. l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui:
  • Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - TRA CUI COMPAIONO GLI ENTI DEL SSN - nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…omissis…). Il predetto importo di €. 5.000 è stato innalzato dalla legge n. 145 del 2018, fino ad allora l’importo era di €. 1.000
  1. L’art. 15, comma 13, lett. d del D.L. n. 95/2012,
    posto sotto il Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
    Art. 15 Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica,
    Comma 13 Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi
    LETT D) stabilisce che: gli enti del servizio sanitario nazionale (…) per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    IN CONCLUSIONE:
    Gli Enti del SSN possono acquistare beni e servizi AL DI FUORI degli strumenti di negoziazione telematici nelle seguenti DUE ipotesi:
  2. BENI E SERVIZI NON SANITARI, ovvero COMUNI (quali pc., minuta manutenzione/riparazione) per importi fino ad €. 5.000
  3. BENI E SERVIZI SANITARI (es. aghi, siringhe e comunque tutte le tipologie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015) per importi fino ad €. 1.000
    Mi preme precisare che i contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.