In data odierna un’associazione aps affiliata ad un ente riconosciuto, ha presentato scia per somministrazione di alimenti e bevande riservata a soci, da svolgersi nei locali in cui ha sede la stessa associazione. Il locale non risulta accatastato come commerciale. L’art. 32 della legge 383/2000, il quale prevedeva che i locali nei quali si svolgono le attività dell’associazione sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso indipendentemente dalla destinazione urbanistica, è stata abrogata dal D.lgs 117/2017, che prevede la deroga soltanto per le associazioni del terzo settore. Precisato che il Runts, sarà attivo dal 26 novembre p.v., e dunque alla data odierna non è possibile ottenere l’iscrizione, il consulente dell’associazione sostiene che il circolo affiliato ad un ente riconosciuto può esercitare l’attività nei locali in deroga alle previsioni normative non ancora attuate. Cosa ne pensa e soprattutto come mi consiglia di agire?
Avrei bisogno di sapere se l’ente che ha presentato la scia è iscritto attualmente al registro regionale delle aps. In caso affermativo avrebbe già la qualifica per agire ai sensi del d lgs. 117/17. In caso contrario anche se fosse affiliato ad un ente riconosciuto dovrebbe attendere l’iscrizione al RUNTS.
Gentilissima Dott.ssa, l’associazione non è iscritta al registro regionale delle aps. Come mi consiglia di agire? Grazie per la tempestiva risposta.
A questo punto vista l imminente operatività del RUNTS, le devo chiedere di verificare se l associazione è stata costituita prima dell’agosto 2017 o a seguito della pubblicazione d.lgs 117/17.
Questo perchè se costituita dopo agosto 2017 DEVE avere già uno statuto redatto secondo le direttive del codice del terzo settore , a questo punto potrà godere dei benefici e anche l autorizzazione per la somministrazione, salvo poi verificare l’effettiva istanza di iscrizione al RUNTS a partire dal 26 novembre pv
Se costituita prima di agosto 2017 dovrà scegliere se restare nell’alveo degli ets e quindi adeguare lo statuto per poter beneficiare di tutte le agevolazioni e previsioni di detto d.lgs.
In caso contrario resterà un’associazione generica e per tanto non potrà godere dei benefici degli ets. E qui fossi in lei temporeggerei.
lL’associazione è stata costituita nel 2019. Nello statuto c’è scritto: E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo settore denominato XXXX. Grazie ancora per la collaborazione
Come si legge il comma 1 in relazione alle sedi degli ETS? La sede di un ETS può avere qualsiasi destinazione d’uso tranne quella produttiva?
Art. 71
Locali utilizzati
- Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivita’ istituzionali, purche’ non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
In ogni caso, faccio presente, che si tratta di sede di associazione e non di esercizio commerciale. Da quello che ho capito si tratta di BAR ex DPR 235/01, quindi di bar a servizio della sede associativa che non ha, in sintesi, vita propria essendo a disposizione dei soli soci. Il fatto rilevante è che lì vi sia la sede associativa, il fatto che all’interno sia avviata la somm.ne ai soci non determina variabili in funzione della destinazione d’uso.
Questo il i parere
L’inciso “purchè non di tipo produttivo” si riferisce alle attività degli ETS e quindi le sedi degli ETS e i locali nei quali svolgono attività istituzionali (che per definizione non sono di tipo produttivo) possono localizzarsi ovunque, in abitazioni, locali artigianali, industriali etccc.
E’ così?
Grazie mille.
Per me è così, il d.lgs. n. 117/2017 si riferisce agli ETS in generale. Se ho capito bene, si tratta di sede associativa.
Esatto, si tratta di sede associativa. Per generale cosa si intende? Mi scuso per la richiesta
Riferendomi ai commenti precedenti, la somministrazione nei è attività istituzionale, ma accessoria.
Presso quanto sopra - anche altri commenti - cosa mi consigliate di fare? Grazie
Nella fattispecie si tratta di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali. Non si tratta di un esercizio commerciale aperto al pubblico.
Da un punto di vista amministrativo la fattispecie è regolata dal DPR 235/2001, a livello fiscale le chiavi di lettura possono essere molteplici ma sono spetti che non riguardano il Comune che si limita a ricevere la SCIA (al 99% è una SCIA) per somministrazione riservata ai soci: c.d. circoli privati a prescindere dal d.lgs. n. 117/2017. La disciplina sulla somm.ne nei circoli privati è nata prima del 2017 ed è rimasta la stessa anche dopo. Vedi le condizioni della c.d. sorvegliabilità ai sensi del DM 564/92:
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.