Somministrazione abusiva ai soci in circolo privato

Ad un circolo privato che esercita somministrazione in assenza di titolo, in Toscana, si contesta l’art. 50 o l’art. 53 c. 3 L.R.T. 62/2018?
Nall’avvio ho scritto il 53 c. 3 è i colleghi dell’annonaria sono andati in crisi, dicendo che secondo loro è l’art.50. Ma secondo me il 50 è quando c’è la somministrazione ai non soci (esercizio abusivo di P.E.) quando nel circolo si somministra ai soci senza SCIA alcuna mi pare più corrispondere al 53 c. 3. Che ne pensate?

da vedere nei dettagli ma condivido quello che dici. Per la somministrazione aperta al pubblico in circolo abilitato alla somm.ne ai soci, io applicherei la violazione di cui agli artt. 50 e 114 comma 1 della LR n. 62/2018 “Codice del commercio”: …per aver svolto attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza di titolo…

In questo caso, spesso, è da contestare anche violazione di cui all’art. 4 del D.M. n. 564/1992

Magari la cosa starebbe in piedi anche nel tuo caso se fosse stata accertata la presenza di persone generiche non socie. In ogni caso sarebbe un PE abusivo.

Al contrario, se è stata accertata la somm.ne ai soli soci svolta effettivamente dal circolo in assenza di SCIA per somm.ne in circolo, allora va bene il riferimento all’art. 53, comma 3 e 114, comma 1

Infatti mi torna così. Grazie mille.