Somministrazione alcolici durante manifestazioni

Buonasera. Un Vs parere in merito all’interpretazione dell’articolo 5 comma 2 della legge 287/1991. Dove si dice che la somministrazione di alcolici superiori a 21 gradi non è consentita in occasione di manifestazioni sportive o musicali all’aperto si intende che anche i pubblici esercizi non possono somministrare in occasione di manifestazioni o si riferisce solo agli organizzatori della manifestazione? In base a quanto previsto dalla legge 125/2001 in particolare il comma 2, la vendita e la somministrazione di alcolici (e non superalcolici) è consentita dalle 24 alle 7 in occasione di manifestazioni. Quindi, in base alle norme citate, gli organizzatori di una manifestazione potrebbero vendere e somministrare alcolici sicuramente fino alle 24 ma anche dopo le 24 con interruzione alle 3? Fermo restando la facoltà del sindaco di disciplinare in modo più restrittivo. È corretta l’interpretazione?

Il divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, di cui all’art. 5, comma 2, della legge 287/91, è riferito agli “esercizi operanti nell’ambito di… (impianti sportivi, fiere, ecc.)”.

Il significato letterale di “ambito” è: giro, circùito, spazio, circolare o no, compreso entro dati limiti, nel quale uno si muove o compie determinate funzioni: nell’a. delle mura cittadine; dentro l’a. delle pareti domestiche.

Per logica, tale riferimento (“esercizi operanti nell’ambito di…”) dovrebbe essere valido anche per quanto riguarda l’ultima specificazione del divieto di cui sopra, quella relativa alle manifestazioni sportive o musicali all’aperto. In caso contrario, su questo punto la norma sarebbe indeterminata (quanto sarebbe esteso il raggio, circostante il luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive o musicali all’aperto, entro il quale vige il divieto?).

La disposizione di cui all’art. 14-bis, comma 2, della legge 125/01 è relativa al divieto di vendita e somministrazione di alcolici su aree pubbliche dalla 24 alle 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Tale disposizione, però, deve essere integrata con quanto era già previsto dall’art. 5 della legge 287/91 sopra citato (divieto somministrazione di bevande contenenti alcol > 21%) e con quanto è stato successivamente previsto dall’art. 6 del D.L. 117/07 (divieto somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6).

Quindi in sostanza il divieto opera solo nei confronti degli organizzatori delle manifestazioni? Il testo della norma non è per niente chiaro. In pratica, dalla lettura coordinata delle norme, gli organizzatori di una manifestazione di pubblico spettacolo possono vendere e somministrare alcolici con divieto dalle 3 alle 6 e non possono somministrare superalcolici

Non è detto che gli organizzatori delle manifestazioni siano anche i responsabili degli esercizi di somministrazione operanti all’interno delle manifestazioni… Sono questi ultimi i soggetti destinatari del divieto e delle eventuali sanzioni.

Se non esistono altri divieti o limitazioni imposti a livello locale, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo:

  • non si possono vendere/somministrare bevande con contenuto alcolico > 21% (c.d. “superalcolici”)
  • si possono somministrare bevande con contenuto alcolico <= 21% solo fino alle ore 3, con divieto valido nelle tre ore successive

Questo in linea di massima; poi il tutto va visto in relazione al caso specifico.

Tutto chiaro. Grazie