Somministrazione alimenti al pubblico in campeggio in Toscana

Buongiorno,

Chiedo conferma se sia corretto richiedere ad un campeggio già avviato da anni, che desideri estendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alla totalità del pubblico, anche non alloggiato all’interno della struttura, una nuova SCIA di avvio attività, ai sensi dell’art. 53 della L.R.T. n. 62/2018.

Il campeggio, trattandosi di struttura ricettiva ai sensi della L.R.T. n. 86/2016 è limitato a poter somministrare alimenti e bevande alle sole persone alloggiate; parrebbe che fino ad oggi molte di queste strutture utilizzino come escamotage il registrare l’anagrafica degli utenti esterni non alloggiati che vogliano utilizzare i servizi bar e ristorante interni al campeggio, ma questo non dovrebbe essere legittimo in assenza della predetta specifica SCIA abilitativa ex art. 53.

Stante la verifica dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività al pubblico, credo possa eventualmente porsi solo il problema di verificare agibilità, destinazione d’uso commerciale e sorvegliabilità dell’unità immobiliare adibita a bar/ristorante posta all’interno del campeggio?

Ringrazio in anticipo,

Concordo, l’art. 53 che citi, differentemente dall’analogo art. 48 della precedente LR 28/05, è stato aggiornato proprio nel senso che dici: qualora vi sia ristorazione al pubblico congiuntamene ad attività alberghiera, deve essere prodotta SCIA con l’indicazione dei requisiti professionali.

Dato che si tratta di esercizi ex art. 53, la destinazione d’uso non è rilevante. Rammenta il dettato della LR 86/2016 che, in sintesi, consente in ogni caso, l’esercizio della ristorazione al pubblico a discrezione dell’imprenditore. Prima della LR 86/2016, occorreva un esercizio congiunto vero e proprio: esercizio di ristorazione pubblico (con applicazione di tutto il pacchetto requisiti oggettivi e soggettivi) + struttura alberghiera. Se fosse mancata la destinazione d’uso parziale “commerciale” non sarebbe stato possibile l’esercizio congiunto. Adesso, come per l’agriturismo, non si tratta di attività congiunte ma di attività complementare, ex lege, a quella ricettiva. Detto questo, dato che la legge la ammette in quanto tale, va da sé che si possa bypassare la destinazione d’uso (come per tutto l’art. 53 citato).

Sulla sorvegliabilità vigeva la legge 135/2001, poi abrogata dal d.lgs. n. 79/2011 che, però, è stato dichiarato non legittimo proprio in quelle parti di cui trattasi. La legge 135/01 disponeva che non si applica la sorvegliabilità alle strutture ricettive. Io, a livello comunale, farei propria questa disposizione dato che il ristorante della struttura ricettiva, dopo la LR 86/2016, resta tal quale e, quindi, continua a non applicarsi la sorvegliabilità a pubblico esercizio “struttura ricettiva” nel suo complesso: anche se la legge 135/01 è venuta meno, nessuno si è messo ad applicare la sorvegliabilità (art. 153 Reg. TULPS) ai PE della ricezione.

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