Somministrazione alimenti e bevande congiunta a scuola da ballo

Buonasera,
ho un quesito da sottoporre alla vostra attenzione.
Regione Toscana,
una ditta intende avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 53 della Legge Regionale 62/2018, congiuntamente ad impianto sportivo.
Approfondendo gli atti in possesso degli uffici comunali competenti si evince che sono stati realizzati, con apposito permesso di costruire, due edifici attigui, uno per attività sportiva ad uso scuola da ballo ed uno per punto ristoro.
L’edificio all’interno del quale la ditta intende avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stato realizzato in area avente destinazione urbanistica G4 (attrezzature private di uso pubblico).
Il dubbio che abbiamo è se può essere avviata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 53 della L.R.T. 62/2018 quando l’attività prevalente è scuola da ballo, che risulta essere attività libera non soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
Possiamo eventualmente considerare la scuola da ballo come attività di cui al comma 1 dell’articolo 53 (attività di trattenimento e svago)?

Una strada potrebbe quella di considerare lo “svago” (rammentato dall’art. 53 citato, come un quid aggiuntivo e poco definibile rispetto ai più categorizzati “trattenimento” e “spattacolo” di cui all’art. 68/69 TULPS. Certo è, però, che questo “svago” potrebbe portarti anche troppo lontano: tutto può essere svago.

Un’altra strada potrebbe essere quella di verificare se alla sala da ballo possano accedere solo dei tesserati. In questo senso, il bar potrebbe prendere i connotati del bar di cui al DPR 235/01. In questo caso, però, è da verificare la sorvegliabilità dei circoli, non mi sembrerebbe il caso.