Somministrazione alimenti e bevande non aperta al pubblico: requisito professionale

Il riferimento è il requisito professionale per la vendita e somministrazione di alimenti, normato dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, il quale dice che tale attività, esercitata in qualsiasi forma ed anche nei confronti di una cerchia determinata di persone, è soggetta al possesso del requisito professionale.
I Circoli Privati che offrono la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci (“una cerchia determinata di persone”) sono tenuti a comunicarlo allo Sportello Unico, così come le mense aziendali.
Presso la Regione Sardegna, la L.R. n. 5/2006 all’art. 24 (Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico) stabilisce l’obbligo del requisito professionale;
la Delib. G.R. n. 49 del 28/11/2006 (Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico) stabilisce l’obbligo come sopra.
Essendo stato solo di recente incaricato di occuparmi di queste pratiche, non ho il quadro complessivo, e mi sfugge di sicuro qualcosa, anche perché il portale telematico regionale, per l’avvio della somministrazione non aperta al pubblico, non prevede la dichiarazione del possesso dei citati requisiti professionali.
Ringrazio chiunque potrà o vorrà aggiungere informazioni utili.

Attenzione! L’art. 71, comma 6, del D.L.vo 59/2010 è stato modificato nel 2012, tu stai citando ancora la vecchia versione.
Come precisato anche dalla Circ. Min. 3656/C del 12/9/2012, non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali in caso di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei circoli privati.

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Grazie, cercherò il testo aggiornato della legge.