Somministrazione alimenti e bevande senza titolo abilitativo - Toscana

Buongiorno,
chiedo se siano corrette le seguenti sanzioni per aver svolto l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, nell’ambito di una manifestazione pubblica, senza aver presentato né la SCIA di somministrazione né la notifica sanitaria:
mancata notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004 sanzionata dall’art. 6 c.3 del D.lgs. 193/2007 (da € 1500 a € 9000);
mancata SCIA di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 52 c.3 della LR 62/2018, sanzionata dall’art. 114 c.1 della stessa (da € 2500 a € 15000).
Grazie

Per aver omesso di presentare SCIA ex art. 52 della LR toscana n. 62/2018 la sanzione è quella che hai indicato: art. 114, comma 1. Lo stesso articolo riporta altre sanzioni in relazione all’art. 52 ma non per la mancanza della SCIA che, quindi, è sanzionabile ai sensi del comma 1.

Sulla notifica sanitaria le cose sono più incerte. La sanzione è quella che hai indicato ma il punto non è quello. Il punto è che in Toscana sono state date delle indicazioni rigide sulla necessità della presentazione della notifica. In realtà, le linee guida della “Commissione Europea - Direzione Generale Salute e Consumatori” del 2012 indicano, al punto 3.8 (testualmente):

Chi manipola, prepara, immagazzina o serve prodotti alimentari a titolo occasionale e su scala ridotta (ad es. feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali e altre situazioni quali vendite di beneficienza gestite da volontari, per le quali i prodotti alimentari sono preparati a titolo occasionale) non può essere considerato “impresa” e quindi non è soggetto ai requisiti in materia di igiene della legislazione comunitaria.

Alcune regioni, come l’Emilia-Romagna ne hanno tenuto conto, vedi (pag. 7): https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-166-del-11-06-2018-parte-seconda.2018-06-08.9862074636/approvazione-modulo-notifica-ai-fini-della-registrazione-e-modificazioni-alla-precedente-propria-determinazione-n-14738-2013/registrazione-ai-sensi-art-6-r.2018-06-08.1528461997

Incollo le linee guida:
HACCP_guida_regolamento_CE_852.pdf (175,4 KB)

In conclusione, vedi tu in base alla tipologia di soggetto che ha somministrato. Fosse una parrocchia o simili, io non procederei.

Grazie per la puntuale risposta.
Nello specifico la somministrazione non era “di contorno” alla manifestazione ma la stessa era incentrata sulla cena, aperta a tutti previa prenotazione e per la quale si pagava un corrispettivo economico non irrisorio.
Se ho capito bene, infine, la Regione Toscana è più rigida rispetto all’orientamento europeo e non ha recepito le linee guida della Commissione esigendo la notifica in ogni caso.
Grazie mille

Diciamo che le varie ASL Toscane indicano di fare sempre la notifica sanitaria e manca una presa di posizione precisa da parte della regione nello specifico della festa parrocchiale e simili