Somministrazione all'interno di hostel o ostelli

Buongiorno, è pervenuta una scia per la somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione) anche per i non alloggiati all’interno di un hostel o ostello.
E’ consentito?
Il R.R. Lazio n. 8/2015 prevede Art. 6
(Hostel o Ostelli)

  1. Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù di cui all’articolo 5. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.
    Nell’Allegato A requisiti minimi obbligatori per la classificazione punto 1.05.a la possibilità del servizio ristorazione per i soli alloggiati.
    Grazie

È un tema dibattuto. Nel 2011, lo Stato aveva provato a dare una svolta liberalizzante con il d.lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) affermando: Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

Il codice, come è noto, è stato dichiarato incostituzionale per buona parte, compreso l’articolo da dove ho copiato la disposizione. Alcune regioni, come la Toscana, hanno affrontato il problema disponendo, solo per alcune tipologie di attività ricettive (alberghi e campeggi), quello che lo Stato aveva indicato per tutte: è sempre ammessa la somm.ne aperta ai non alloggiati (di fatto sono anche normali ristoranti).

Nella normativa laziale non vedo una esplicita indicazione in questo senso. Detto questo, ritengo che là dove si voglia somministrare ai non alloggiati (avventori che passano di lì senza essere alloggiati né ospiti di alloggiati), occorra avviare una normale attività di somm.ne nella forma dell’esercizio congiunto: attività ricettiva coabitante con un ristorante. Per avviare il ristorante si applicano le normali procedure e la verifica sulla destinazione d’uso degli immobili (occorre la funzione commerciale limitatatene al ristorante). In altre parole, non si può escludere a priori l’esercizio congiunto ma è chiaro che si tratta di due attività distinte: una commerciale (ristorazione) e una ricettiva. Entrambe devono soddisfare le relative condizioni di legge.