Somministrazione aperta al pubblico - risoluzione contratto locazione immobile

La società X è proprietaria di un immobile commerciale e lo affitta alla società Y. Y presenta scia, nuova apertura, attività di somministrazione. Successivamente la società Y affitta l’azienda alla società Z. Z presenta comunicazione di subingresso nel cui atto notarile, ancora in corso di validità, è riportato: *"…l’affittuaria sarà tenuta anche al pagamento del canone di locazione direttamente alla proprietà del l’immobile secondo quanto previsto dal contratto di locazione citato in premessa attualmente in vigore, nei modi e tempi previsti dallo stesso contratto che parte affittuaria dichiara di ben conoscere ed accettare e nel quale subentra ai sensi di legge, con obbligo per la concedente di dare notifica del presente affitto al proprietario".

La legge regionale lazio all’art. 84 comma 2 lettera f riporta *“Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato qualora venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non sia, da parte del titolare, richiesta l’autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata”.

Premesso ciò, oggi la situazione e la seguente: l’attività è oramai chiusa da qualche mese; la società Z non ha comunicato la chiusura; la società Y ha comunicato la chiusura e il proprietario dell’immobile ha comunicato di aver risolto anticipatamente il contratto di affitto stipulato con la società Y.
Visto l’art. 84 della legge regionale sopracitata, ho pensato di effettuare l’avvio del procedimento di decadenza della comunicazione di subingresso presentata dalla società Z. E’ esatto?
Considerato inoltre, sempre quanto previsto dall’art. 84, che non è trascorso il termine di centottanta giorni entro il quale il titolare può presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede, la società X proprietaria dell’immobile, può procedere alla stipula di un nuovo contratto di affitto del locale commerciale ad altro soggetto?

Si devono distinguere due piani:

  • amministrativo: la società Y per presentare la cessazione dell’attività deve prima aver ceduto definitivamente il ramo d’azienda a Z ovvero aver rescisso il contratto in essere ed essere quindi rientrata in possesso del titolo. Verificato che effettivamente si ricada in uno dei 2 casi puoi considerare Z cessata d’ufficio;
  • civile (non di competenza della PA): se X ha rescisso il contratto d’affitto con Y ben può procedere alla stipula di un nuovo contratto. L’atto notarile infatti non prevede una voltura del contratto a Z, ma solo l’obbligo di pagare le rate a X.

Quindi se X affitta i locali a K (nuovo soggetto), Z non ha più diritto all’uso dei locali (diritto civilistico) ma teoricamente ha 180 gg per trasferire l’attività (sempre che non abbia rescisso il contratto di affitto con Y). Tale norma peraltro ha senso solo se il comune ha previsto aree soggette a programmazione.

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