Buongiorno, è arrivata richiesta di rilascio autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per attività di somministrazione bevande alcoliche (vino e birra), comprensiva della domanda per licenza da rilasciare da parte dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Il modello di domanda predisposto dal portale Suap della Regione Emilia Romagna che arriva compilato al Comune da parte della ditta prevede di barrare la voce, in caso di somministrazione alimenti e bevande, del possesso dei requisiti Tulps: pertanto tale attività viene considerata alla stregua di un pubblico esercizio?Inoltre leggendo un po’ ho visto che ai sensi dell’art. 87 Tulps è vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche, ma l’art. 14 bis della L. 125/2001 prevede la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alcolici fuori dagli esercizi autorizzati solo in occasione di eventi o manifestazioni preventivamente autorizzate. Come mi devo comportare in questo caso? Rilasciare una licenza di tipo B con prescrizioni? Grazie per l’eventuale risposta.
La questione che appariva chiara con l’art. 87 del TULPS (“È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione”. Punto.), si è fatta più complessa con il sovrapporsi di norme successive.
No. Il commercio sulle aree pubbliche ha - come noto - una sua propria disciplina, che parte dalla definizione di cui all’art. 27 del D.L.vo 114/98 (“l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”) e arriva all’attuale disciplina regionale.
Ed è proprio il D.L.vo 114/98 che, al quinto comma dell’art. 30, rettificava in parte il divieto assoluto previsto dall’art. 87 del TULPS: “Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione DIVERSE da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza…” .
Quindi: secondo il D.L.vo 114/98 sarebbe consentita la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali aventi una capacità pari o superiore a 200 ml per i superalcolici e a 330 ml per le altre bevande alcoliche.
L’attuale formulazione dell’art. 14-bis non dice proprio questo. In fondo, dice ancora di più…
Dice che sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici (diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi) dalle ore 24 alle ore 7, tranne i casi espressamente indicati dalla norma (fiere, sagre, ecc.). Se ne dovrebbe quindi dedurre, leggendo la norma “in positivo”, che sono consentite la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici (diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi) dalle 7 alle 24, oltre alle eccezioni sopra citate.
Per quanto riguarda la contraddizione che citi (quella con l’art. 87 del TULPS), hai quindi ragione.
Sinceramente non me la so spiegare; l’unica risposta che mi viene in mente sarebbe che chi ha redatto l’art. 14-bis della legge 125/01 non conosceva o non ricordava l’art. 87 del TULPS e quindi non si è preoccupato di armonizzare una norma con l’altra…
Quello che in fondo interessa a te, però, per fortuna non è l’interpretazione autentica delle norme né la loro applicazione concreta “sul campo”, ma quello che dovresti fare nel rilasciare un’autorizzazione (dal che deduco che non sei un organo di controllo, ma un operatore SUAP).
Dal mio punto di vista, è sempre inutile ed inopportuno rilasciare autorizzazione che contengano come prescrizioni quanto sarebbe già prescritto da norme vigenti e cogenti, chiare o no che esse siano…
Se - come capita sovente - le norme dovessero cambiare o essere diversamente interpretate a seguito di sentenze, circolari o altro, come si fa con le prescrizioni inserite in autorizzazione?