Somministrazione e commercio (Toscana)

Buongiorno, possono coesistere nello stesso locale un’attività di somministrazione e un negozio di vicinato gestiti da aziende diverse? L’art. 15 c. 5 della L.R. 62/2018 parla di attività di vicinato, o si può applicare anche in questo caso? Grazie

Certo, le attività congiunte sono sempre ammissibili al netto di eventuali incompatibilità specifiche da vedere caso per caso e che sottendono la tutela adi interessi primari come la salute pubblica, la pubblica sicurezza, ecc. Ogni attività rispettare la sua normativa di riferimento e le relative procedure

Nel tuo caso, è chiaro che devono restare verificate le condizioni di sorvegliabilità. L’intero locale, in data l’attività di somministrazione, deve rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al DM 564/1992.

E’ chiaro anche che da un punto di vista igienico sanitario, se il vicinato è un vicinato alimentare, occorre che ognuno adempia al Reg. CE 852/04