Somministrazione energia luce e gas: impegni automatici e corretta contabilizzazione degli stessi

La somministrazione di luce e gas, essendo una prestazione a carattere continuativo volta al soddisfacimento di un bisogno continuativo dell’ente locale, dovrebbe essere oggetto di cosiddetto impegno automatico di spesa (impegno ope legis), ai sensi dell’art. 183, co.2, lettera c) del testo unico enti locali.

Se è cosi, considerando sempre il disposto dell’art. 183, co.2, lettera c) del testo unico enti locali, la spesa relativa alla somministrazione di luce e gas, rientra nei casi in cui l’importo è determinato contrattualmente?
Oppure rientra casi in cui l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto e con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo
esercizio per il quale l’informazione è disponibile?

Stipulato un contratto di somministrazione di luce e gas, in adesione di un accordo quadro, qual è la corretta tecnica di contabilizzazione della spesa?

Si può fare un esempio di una spesa in cui l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto e con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile?
Dopo la prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile, quali atti successivi occorre porre in essere?

Grazie per l’attenzione

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La somministrazione di luce e gas da parte degli enti locali è regolata da una serie di norme che disciplinano gli impegni di spesa e la loro contabilizzazione. In linea generale, l’art. 183, comma 2, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. 267/2000, prevede che per le prestazioni a carattere continuativo, come la fornitura di luce e gas, l’impegno di spesa possa essere assunto automaticamente (ope legis) con l’approvazione del bilancio.

Normativa di Riferimento:

  • Art. 183, comma 2, lettera c), TUEL: Stabilisce che per le spese a carattere continuativo, l’impegno di spesa può essere assunto automaticamente con l’approvazione del bilancio.

Esempi Concreti:

  1. Determinazione Contrattuale dell’Importo: Se il contratto di somministrazione prevede un importo fisso o una formula per la determinazione del costo basata su parametri certi (ad esempio, un prezzo per unità di misura), l’impegno di spesa può essere assunto per l’importo contrattualmente determinato.

  2. Importo non Predefinito: Se l’importo non è predefinito, come nel caso di variazioni del consumo o del prezzo, l’ente può prenotare la spesa sulla base del consumo dell’ultimo esercizio disponibile, aggiornando poi l’impegno in base ai consumi effettivi.

Contabilizzazione della Spesa:

Per la corretta contabilizzazione della spesa relativa alla somministrazione di luce e gas, l’ente dovrebbe:

  • Prenotare la spesa nel bilancio sulla base del consumo dell’ultimo esercizio disponibile.
  • Aggiornare l’impegno di spesa in base ai consumi effettivi e alle fatture ricevute.

Atti Successivi alla Prenotazione della Spesa:

Dopo la prenotazione della spesa, l’ente deve:

  • Monitorare i consumi effettivi.
  • Registrare le fatture ricevute.
  • Adeguare l’impegno di spesa in base ai consumi e ai prezzi effettivi.

Conclusione:

In conclusione, la spesa per la somministrazione di luce e gas può essere prenotata con un impegno automatico di spesa, ma deve essere adeguata in base ai consumi e ai costi effettivi. La corretta contabilizzazione richiede un monitoraggio continuo e un aggiornamento degli impegni di spesa.

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Bibliografia: