Somministrazione luce e gas: gestione contabile della spesa

All’inizio dell’esercizio finanziario 2024 del Comune, nel mese di febbraio, si rende necessario procedere ad un nuovo al affidamento del contratto di somministrazione luce e gas.

Nel bilancio previsione finanziaria 2024, per la spesa della suddetta somministrazione, è stato previsto uno stanziamento di spesa di 50.000 euro.

Nel mese di febbraio 2024, l’amministrazione comunale affida il contratto di somministrazione luce e gas ad un operatore economico.

L’ importo del contratto di somministrazione non è predefinito, in quanto il corrispettivo per la fornitura dipende dalle variazioni del consumo e del prezzo.

Tenendo ferma la distinzione tra i concetti di prenotazione della spesa ed impegno di spesa, è corretto gestire il procedimento della spesa nel seguente modo ipotizzato, ai sensi dell’art 183, comma 2, lettera c) testo unico enti locali?

  1. si procede all’affidamento del contratto;

  2. essendo stato approvato il bilancio con la previsione dello stanziamento di spesa ed essendo l’importo del contratto non predefinito, l’ufficio finanziario procede automaticamente alla registrazione della prenotazione della spesa -senza necessità di un atto di determinazione dirigenziale- sulla base del consumo dell’ultimo esercizio disponibile (art. 183, co. 2, lettura c, testo unico Enti locali);

  3. successivamente, ogni bimestre, in seguito alle fatture ricevute e ai consumi effettivi, si procede sempre automaticamente, senza necessità di determinazione dirigenziale, all’assunzione del relativo e successivo impegno di spesa, giuridicamente distinto e successivo all’originaria prenotazione automatica della spesa.

4)contestualmente al suddetto impegno di spesa, si procede alla liquidazione della stessa sulla base dei consumi effettivi e le fatture.

È corretto il procedimento di gestione della spesa da me ipotizzato? Oppure bisogna procedere diversamente?
Nella risposta si ribadisce di tenere giuridicamente distinte le fasi della prenotazione della spesa e dell’impegno di spesa.

Grazie a tutti.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In materia di contratti pubblici, la procedura di gestione della spesa segue una serie di passaggi ben definiti, che sono disciplinati dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dalla normativa sugli appalti pubblici, in particolare il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue modifiche, incluso il recente D.Lgs 36/2023).

La teoria generale del diritto amministrativo distingue tra la fase della programmazione finanziaria, la fase dell’impegno di spesa e la fase della liquidazione e pagamento della spesa. La programmazione finanziaria è il momento in cui l’ente prevede e stanziamento le risorse necessarie per le sue attività nell’ambito del bilancio. L’impegno di spesa è l’atto con cui l’ente si obbliga a pagare una determinata somma per un servizio o una fornitura, mentre la liquidazione è l’atto con cui si verifica la correttezza e la legittimità della spesa e si ordina il pagamento.

Secondo l’art. 183, comma 2, lettera c) del TUEL, la prenotazione di spesa è l’atto con cui si riserva una somma per far fronte a un impegno che si prevede di assumere. Questa prenotazione deve essere poi seguita dall’assunzione formale dell’impegno di spesa, che è l’atto con cui l’ente si obbliga giuridicamente a pagare la somma dovuta per la fornitura o il servizio ricevuto.

Nel caso specifico di un contratto di somministrazione di luce e gas, dove l’importo non è predefinito ma dipende dai consumi e dal prezzo, la gestione della spesa può essere più complessa. Tuttavia, la procedura ipotizzata sembra corretta:

  1. Si procede all’affidamento del contratto.
  2. Si registra la prenotazione della spesa sulla base del consumo dell’ultimo esercizio disponibile, come previsto dall’art. 183, co. 2, lett. c, del TUEL.
  3. Ogni bimestre, si procede all’assunzione dell’impegno di spesa in base alle fatture ricevute e ai consumi effettivi, senza necessità di una nuova determinazione dirigenziale.
  4. Contestualmente all’impegno di spesa, si procede alla liquidazione della stessa.

È importante sottolineare che, anche se l’importo del contratto non è predefinito, è necessario che l’ente abbia una stima e un controllo dei consumi per evitare di superare lo stanziamento di spesa previsto nel bilancio.

In conclusione, il procedimento ipotizzato sembra rispettare i principi di corretta gestione finanziaria degli enti locali, mantenendo distinte le fasi della prenotazione e dell’impegno di spesa.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

  • Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), in particolare l’art. 183, disponibile su Normattiva.
  • Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 36/2023), disponibile su [Normattiva](Normattiva - Errore

@Fiorenza_Bianchini posso chiederti la grande cortesia di dirmi se sei d’accordo con quanto ho ipotizzato e quanto è stato detto in risposta dall’AI?
Queste ipotesi del 183 co. 2 c) continuano a crearmi dubbi.
Ti ringrazio anticipatamente di cuore per la disponibilità e ti auguro una buona giornata.

Ciao Giacomo, ti riporto gli step, in pratica:

  1. il settore procede all’affidamento del contratto, di norma adesione consip oppure adesione al CET, avremo quindi una determina di impegno che conterrà tutti gli estremi delle registrazioni contabili (capitolo, esercizio, importo stimato su base storica) previo consulto con la Ragioneria;
  2. Si procede a fare la registrazione della prenotazione della spesa sulla base della determina, come previsto dall’art. 183, co. 2, lett. c, del TUEL.
  3. all’inizio dell’esercizio, si procede a creare l’impegno di spesa per l’esercizio ed il settore effettuerà su questo impegno la liquidazione delle fatture che arriveranno via via, senza necessità di una nuova determinazione dirigenziale.
  4. In caso di maggiori spese, il dirigente del settore farà una determina di integrazione di impegno spesa precedentemente assunto
    Spero di aver chiarito il passaggio, un caro saluto
    Fiorenza
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Grazie di cuore per la tua l’attenzione Fiorenza!

Nella sequenza, non mi sono chiari i seguenti passaggi.

Non capisco perché, dopo l’affidamento del contratto, dici che avremo una determina di impegno di spesa (punto 1) per poi procedere -dopo il suddetto impegno- ad una prenotazione automatica della spesa (punto 2) e, successivamente, ad un ulteriore impegno di spesa nell’esercizio(punto 3).

La prenotazione, secondo il 183 co. 2 c), non dovrebbe avvenire automaticamente, già a monte, prima dell’affidamento, al momento dell’approvazione del bilancio?

Dopo l’affidamento, si dovrebbe procedere all’impegno di spesa per l’importo prenotato ( quindi stimato), perché l’obbligazione giuridica è perfezionata.

Man mano che le fatture arrivano si liquida.

Eventualmente si integra.

Grazie ancora per la tua disponibilità Fiorenza, questo è tema su cui ritorno sempre e i dubbi permangono.

Ciao,
Si fa lo stanziamento di bilancio nei vari anni sui capitoli dedicati e poi l’impegno automatico ad inizio anno sulla base delle annualità della determina di affidamento.
La gara non la fai se fai con il CET, quindi non prenoti.
Penso che ti possa confondere il fatto che la procedura cambia in base alla modalità con cui di approvvigioni. Se fai una gara per affidare prenoti.
Pensaci un attimo e fammi sapere,
Ciao
Fiorenza

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Intanto grazie infinite Fiorenza. Adesso ci rifletto su!