All’inizio dell’esercizio finanziario 2024 del Comune, nel mese di febbraio, si rende necessario procedere ad un nuovo al affidamento del contratto di somministrazione luce e gas.
Nel bilancio previsione finanziaria 2024, per la spesa della suddetta somministrazione, è stato previsto uno stanziamento di spesa di 50.000 euro.
Nel mese di febbraio 2024, l’amministrazione comunale affida il contratto di somministrazione luce e gas ad un operatore economico.
L’ importo del contratto di somministrazione non è predefinito, in quanto il corrispettivo per la fornitura dipende dalle variazioni del consumo e del prezzo.
Tenendo ferma la distinzione tra i concetti di prenotazione della spesa ed impegno di spesa, è corretto gestire il procedimento della spesa nel seguente modo ipotizzato, ai sensi dell’art 183, comma 2, lettera c) testo unico enti locali?
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si procede all’affidamento del contratto;
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essendo stato approvato il bilancio con la previsione dello stanziamento di spesa ed essendo l’importo del contratto non predefinito, l’ufficio finanziario procede automaticamente alla registrazione della prenotazione della spesa -senza necessità di un atto di determinazione dirigenziale- sulla base del consumo dell’ultimo esercizio disponibile (art. 183, co. 2, lettura c, testo unico Enti locali);
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successivamente, ogni bimestre, in seguito alle fatture ricevute e ai consumi effettivi, si procede sempre automaticamente, senza necessità di determinazione dirigenziale, all’assunzione del relativo e successivo impegno di spesa, giuridicamente distinto e successivo all’originaria prenotazione automatica della spesa.
4)contestualmente al suddetto impegno di spesa, si procede alla liquidazione della stessa sulla base dei consumi effettivi e le fatture.
È corretto il procedimento di gestione della spesa da me ipotizzato? Oppure bisogna procedere diversamente?
Nella risposta si ribadisce di tenere giuridicamente distinte le fasi della prenotazione della spesa e dell’impegno di spesa.
Grazie a tutti.