Buongiorno, Regione Toscana.
Un produttore agricolo (apicoltore) vorrebbe posizionare nei terreni della propria attivita’ delle strutture di facile rimozione per consentire il consumo immediato dei prodotti di propria produzione (come previsto dall’articolo 8bis comma 4 del d.lgs. 228/01); secondo quanto indicato in tale norma, che riporto per facilità di lettura del quesito, “In conformita’ a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’ consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private, nonche’ il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita’ dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”, l’imprenditore agricolo, che ha già presentato la notifica ai sensi del Reg CE 852/04 contestualmente all’avvio dell’attività, non deve fare ulteriori comunicazioni al SUAP competente per territorio; e’ corretto?
Qualora lo stesso imprenditore agricolo voglia mettere a disposizione delle attrezzature (barbecue o simili) per la cottura di prodotti alimentari portati dagli avventori e consentire nelle strutture aziendali lo svolgimento di feste di compleanno o simili senza somministrazione assistita di alimenti e bevande e senza commercio al dettaglio di prodotti che non siano di propria produzione, che tipo di autorizzazioni, se dovute, dovrebbe ottenere dal SUAP?
Grazie per l’attenzione.