Somministrazione non assistita Imprenditore agricolo

Buongiorno, Regione Toscana.

Un produttore agricolo (apicoltore) vorrebbe posizionare nei terreni della propria attivita’ delle strutture di facile rimozione per consentire il consumo immediato dei prodotti di propria produzione (come previsto dall’articolo 8bis comma 4 del d.lgs. 228/01); secondo quanto indicato in tale norma, che riporto per facilità di lettura del quesito, “In conformita’ a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’ consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private, nonche’ il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita’ dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”, l’imprenditore agricolo, che ha già presentato la notifica ai sensi del Reg CE 852/04 contestualmente all’avvio dell’attività, non deve fare ulteriori comunicazioni al SUAP competente per territorio; e’ corretto?

Qualora lo stesso imprenditore agricolo voglia mettere a disposizione delle attrezzature (barbecue o simili) per la cottura di prodotti alimentari portati dagli avventori e consentire nelle strutture aziendali lo svolgimento di feste di compleanno o simili senza somministrazione assistita di alimenti e bevande e senza commercio al dettaglio di prodotti che non siano di propria produzione, che tipo di autorizzazioni, se dovute, dovrebbe ottenere dal SUAP?

Grazie per l’attenzione.

Se il soggetto ha già presentato la comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/01 + notifica sanitaria, non deve presentarla due volte. La somm.ne non assistita fa parte, ex lege, della vendita diretta. Resta da vedere se le strutture sono consentite da un punto di visita edilizio/urbanistico

Anche nessuna abilitazione. Tuttavia, la questione rappresenta la classica ipotesi che può destare attenzione da parte dei VVUU. Finché un soggetto (agricolo o no, parlo in generale) si limita a mettere a disposizione di altri un luogo affinché questi lo usino per fini privati, non vedo ipotesi di esercizio di attività. E’ il caso di chi affitta la villa per le feste di matrimonio. Se però, lo stesso soeggto si mettesse a erogare servizi, allora,. da un certo punto in poi (da vedere caso per caso), potrebbe diventare un esercizio aperto al pubblico: ristorante, intrattenitore, ecc. Nel tuo caso, l’imprenditore agricolo potrebbe trasformarsi, non volendo, in esercente dell’intrattenimento (non consentito in zona agricola e con necessità di art. 68 TULPS)) e i luoghi ricadere nella necessità dell’abitazione ex art. 80 TULPS. Ripeto, tutto è da vedere nei dettagli

Grazie per la disponibilita’…
Anche noi avevamo ragionato allo stesso modo…
Il problema relativo ai VV.FF. va comunque rappresentato all’imprenditore agricolo, tuttavia la messa a disposizione delle sole attrezzature (se permesse dalle vigenti norme edilizio/urbanistiche) ci fa propendere per il caso del soggetto privato che affitta uno spazio per evento privato senza ricadere nell’art. 68 T.U.L.P.S., anche perche’ non vengono erogati servizi se non quelli consentiti ai sensi del d.lgs. 228/01.
La ringrazio ancora per questo spazio di confronto, davvero molto utile…