Un esercizio di vicinato svolge esclusivamente attività di somministrazione non assistita di bevande (aperitivi e bevute serali) con annessi stuzzichini (salumi, formaggi, ecc.). La consumazione viene effettuata esclusivamente sul posto, all’aperto davanti all’ingresso, in piedi o su sgabelli/tavolini. La Polizia Municipale avrebbe intenziona di sanzionarli ex art. 114, comma 1, LRT 62/2018, per esercizio dell’attività di somministrazione senza titolo abilitativo, non solo per la presenza di tavoli e sedute quanto per il fatto che l’unica attività svolta è quella di somministrazione al banco di aperitivi e bevande con stuzzichini. Il SUAP di conseguenza dovrà fare l’ordinanza di chiusura dell’esercizio (dubbio: chiusura del locale o chiusura dell’attività di somministrazione, con possibilità di restare aperto con l’attività di esercizio di vicinato?). In un precedente post era stato detto che tale ordinanza non era una sanzione accessoria ma una misura cautelare non supportata da disposizione sulla esecutoriet� (possibilit� di apporre sigilli) per cui priva di valore pratico.
Qualora l’esercente continuasse con l’attività di somministrazione, in violazione dell’ordinanza, sarebbe soggetto alla denuncia ex art. 650 del codice penale?
Ho molti dubbi sulla legittimità dell’accertamento di violazione della Polizia Municipale, soprattutto dopo la sentenza del Consiglio di Stato 2280/19, ma soprattuto sono preoccupata degli effetti (eventuale richiesta danni) dell’ordinanza di chiusura dell’esercizio del SUAP.
Fareste prima a condividere i vari ultimi aggiornamenti da Consiglio di Stato ed AGCM sulla questione, quindi ri-verificare esattamente cosa venga contestato all’esercente ed eventualmente ritirare la contestazione; altrimenti costringete l’azienda ad un inutile ricorso TAR solo per difendersi dalla chiusura illegittima.
Faccio seguito a Daniele. La partita si gioca sui particolari. E’ vero he la somm.ne non assistita deve essere effettuata da un esercizio di vicinato ma, come detta da daniele, il concetto è abbastanza largo. Vedi qua per una sintesi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51026
Ulteriori sentenze dopo a quelle citate nell’articolo dicono che bisogna vedere caso per caso.
Prima di procedere con le sanzioni, io vedrei bene la cosa nei particolari. La somm.ne abusiva comporta l’applicazione degli artt. 114 e 115 della LR toscana n. 62/2018