Buongiorno,
Per estrema sicurezza, chiedo conferma delle procedure autorizzative l’attività di somministrazione alimenti e bevande a favore di passeggeri imbarcati a bordo di navi in Toscana; se nulla fosse cambiato, riepilogo di seguito i riferimenti generali che avevo:
Natanti ormeggiati in sede fissa: risoluzione MISE 3340 del 2011 valuta obbligatoria SCIA e rispetto requisiti come una qualsiasi attività in sede fissa (sorvegliabilità, agibilità, ecc.);
Natanti per trasporto (pubblico o meno) di passeggeri: la somministrazione di alimenti e bevande è equiparata ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera c-bis, della L.R.T. n. 62/2018 pertanto soggetta a SCIA e notifica sanitaria da trasmettere al Comune su piattaforma STAR SUAP regionale, codice ateco specifico 56.10.50. Si applicherà quindi sia ad imprese per attività di traghetto che a quelle per semplici gite in barca, indistintamente. Necessita servizi igienici separati come per casistica precedente.
Pescaturismo: La SCIA unica abilitante l’attività di pescaturismo consente anche la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 66/2005, quindi non è dovuta alcuna ulteriore segnalazione al SUAP.
Commercio tra natanti: Equiparato a commercio itinerante, alimentare o meno, pertanto soggetto ad autorizzazione dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.
Non mi sembra esistano altre specifiche oltre a questo, al netto di specifica regolamentazione locale, ma chiedo conferma.