Somministrazione - suolo pubblico - ampliamento di superificie

In base al comma 1 lettera b) dell’art. 74 del TUC Regione Lazio, la somministrazione in superfici all’aperto (superfici adiacenti, aree pubbliche e pertinenti) va considerata come ampliamento di superifcie?
Inoltre è possibile concedere un’area pubblica, per lo svolgimento di attività di somministrazione, la quale si raggiunge attraversando una strada (centro storico)

La cosa è dibattuta. Tieni conto che in Toscana, per tagliare la testa al toro, la LR è stata modificata introducendo una specifica disposizione: non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di un’area privata all’aperto o di un’area pubblica data in concessione, attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie…

La LR laziale recita, all’art. 79, comma 14:

14. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.

Premetto che sarebbe meglio sancirlo in un atto a contenuto generale approvato dal comune in qualità di amministrazione competente con la legittima potestà regolamentare, ma, per come la vedo io, già il riferimento ai “locali” potrebbe permetterti di agganciare un’interpretazione di favore nei confronti del privato: la scia per ampliamento occorre solo quando ci sono interventi ai “locali” intesi come fabbricati/volumetrie autorizzati come tali e non anche per l’uso del mero suolo pubblico con attrezzatura per la somm.ne.

Per il resto ti dico che tutto dipende dal regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. In questo momento “covid” perché no ad occupazioni ragionevolemnte distanti (qualche metro - attraversamento strada). Semmai l’esercente dovrà preoccuparsi di usare vassoi con camapana per evitare contaminazioni durante il tasporto dei cibi (tutto da vedere caso per caso)

Qua, infatti, non si tratta di verificare un aumento della superficie di vendita come nel caso degli esercizi di vicinato (confronta la norma) dove, in quel caso, avrebbe una rilevanza diretta sulle eventuali procedure abilitative. In questo caso la superfice di somm.ne non ha conseguenze amministrative dirette e la fattispecie è comunque soggetta a concessione di suolo pubblico.

Anche dal punto di vista igienico sanitario non vedo necessità, la tipologia produttiva resta quella. Occorre sicuramente l’aggiornamento del piano di autocontrollo ma basta quello.