Somministrazione superalcolici impianto sportivo (Toscana)

Una società titolare di un impianto sportivo polivalente, ha chiesto di poter aprire un bar in un chiosco, regolarmente autorizzato, ubicato nelle pertinenze dell’impianto. Nel caso avessero tutti i requisiti per poter svolgere attività di somministrazione, potrebbe somministrare anche alcolici e superalcolici?
Grazie

La legge 287/1991, all’art. 5, comma 2 dispone che la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.

Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

Un filone interprativo vuole che tale disposizione afferisca alla pubblica sicurezza e, quindi, applicabile in via trasversale in sovrapposizione alle normative regionali sul commercio. Che poi è lo stesso motivo per cui si applicano, in ogni dove, le altre disposizioni sugli alcolici come quelle di cui alla legge 125/2001 (capo III)