Somministrazione temporanea con mancata presentazione di scia al suap

Buongiorno,
Toscana.
Ci è stato segnalato un evento con somministrazione temporanea di alimenti e bevande che però si è svolto senza che fosse presentata la relativa scia al SUAP.
Quali sono gli adempimenti da seguire in questo caso e quali sono i riferimenti normativi da prendere in considerazione?
Grazie

L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, a fini commerciali, pertanto di lucro, è sanzionata ai sensi dell’art. 114, comma 1, della L.R.T. n. 62/2018, quale esercizio in assenza del titolo abilitativo.
Altresì dovrà essere contestato l’esercizio in assenza di notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, applicando le relative sanzioni.

Il punto fondamentale è poter individuare il soggetto che si è reso materialmente responsabile l’illecito, inoltre potendo verificare la modalità commerciale di esercizio dell’attività. In assenza della finalità di lucro, si applica solo l’irregolarità a fini igienico-sanitari.
A tal fine, di norma, occorre estrarre ricevuta fiscale che il soggetto rilascia per vendita alimenti nel corso della manifestazione, ovvero recuperare una simile ricevuta fiscale.

Laddove la manifestazione temporanea fosse ancora in essere, le verifiche del caso possono essere espletate in loco da parte delle forze di polizia locale, inoltre adottando apposita disposizione ordinativa di cessazione dell’attività esercitata senza titolo abilitativo.

Chiaramente, laddove non sia possibile risalire al soggetto materialmente responsabile dell’illecito, non risulterà altresì possibile contestare alcunchè. In tale ipotesi, l’unica soluzione è avvisare il soggetto ipoteticamente responsabile di regolarizzarsi per successivi eventi, e nel corso degli stessi programmare un controllo delle forze dell’ordine.

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