Somministrazione temporanea post abrogazione art. 103 TULPS

A seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 103 TULPS (somministrazione temporanea), mi viene il dubbio che non si possa più configurare un pubblico esercizio in caso di somministrazione temporanea. Leggendo l’art. 86 TULPS, visto che si fa riferimento a ‘altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra …’, potrebbe bastare che si somministrino alcolici?
Ciò mi interessa perchè in occasione di un pubblico spettacolo temporaneo con annessa somministrazione temporanea anche di alcolici, la polizia locale chiede di inserire tra le prescrizioni ex art. 9 TULPS anche la disposizione ex art. 186 del RD 6351940. In caso di violazione, si porrebbe quindi il dubbio se sanzionare ai sensi dell’art. 17 bis o dell’art. 221/bis del TULPS. Grazie

Impossibile dare risposte certe alle ture domande. Le moderne norme sul commercio delle regioni, dove si disciplina la somm.ne temporanea devono essere incrociate con disposizioni anteguerra nella misura in cui abbia senso applicarle oggi. Vedi, ad esempio, l’art. 101 TULPS che, differentemente dal 103, è ancora in vigore: E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

È vero che l’art. 103 TULPS e l’art. 190 del reg. TULPS non esistono più. Tuttavia, per l’esercizio dell’attività della somm.ne temporanea sono ancora richiesti i requisiti morali, fra i quali ci potrebbero essere quelli TULPS. Tacciamo sulla sorvegliabilità, che pure parla di locali temporanei, dato che l’art. 103 è stato abrogato dopo il 1992.

Che dire, anche io sono portato a pensare che il punto ristoro della festa paesana non sia da trattare come un pubblico esercizio vero e proprio. In ogni caso, ha poco senso il riferimento all’art. 186 del Reg. TULPS (Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale). Ha poco senso perché finché sussiste l’evento occasionale di carattere pubblico allora è possibile esercitare la somm.ne temporanea dato che questa si appoggia proprio sull’evento. Se la somm.ne temporanea fosse l’unica ragione dell’evento stesso, allora sarebbe una ristorazione abusiva.

Detto questo, l’art. 186 si applica ai pubblici esercizi intesi in senso stretto: ristoranti/bar – sale giochi ecc.

In ogni caso, l’art. 186 prevede una sanzione depenalizzata ai sensi dell’art. 33 e 38 della 689/81