Buongiorno, un negozio di generi alimentari vorrebbe proporre eventi gastronomici in alcune serate estive con musica di sottofondo o al limite un piano bar comunque non prevalente rispetto alla somministrazione, come accompagnamento della serata.
La manifestazione si svolgerebbe in un’area privata che in genere viene usata come parcheggio dell’esercizio, per cui suolo privato.
Il richiedente ha i requisiti morali e professionali per la somministrazione. Verrebbe presentato il piano di sicurezza dell’area.
Siamo in Emilia Romagna, la LR 14/2003 art. 10 comma 1 recita “In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l’attività si svolge”.
In questo caso, posto che l’orario sarebbe entro le 24 con rispetto dei limiti acustici e di orario, la riunione straordinaria di persone ci sarebbe anche ma è per consumare gli alimenti quindi, di fatto, la somministrazione è l’evento.
Cosa ne pensate? Come vi muovereste?
A parere mio non è un caso di somm.ne temporanea. Restando sul generico, do una chiave di lettura. La somm.ne temporanea che citi è quella in occasione di aventi che hanno una rilevanza pubblica. Se un esercizio commerciale organizza una festa interna le ipotesi sono due: o è una cosa trascurabile (musica di sottofondo) oppure si trasforma in qualcos’altro. Se si trasforma in qualcos’altro, se pur temporaneamente, necessita delle abilitazioni del caso: esercizio di somm.ne; locale di pubblico spettacolo. Inoltre, il luogo utilizzato deve essere compatibile come destinazione d’uso. Tutto dipende dai dettagli.
Trasversalmente ale varie ipotesi, c’è poi da affrontare la questione emisisone sonore. In questo caso occorre vedere la legge regionale e la legge 447/95: …autorizzazione anche in deroga… per musica temporanea
Grazie per la tua opinione.