Somministrazione temporanea su area pubblica

Per esercitare l’attività di somministrazione temporanea su area pubblica, non in modo itinerante, ma su “posteggio”, è obbligatorio che essa sia collegata alla presenza di un evento concomitante abilitato ai sensi dell’art. 68 del tulps o, viceversa, è sufficiente la sussistenza di un qualsiasi evento (es. religioso, straordinario, cilturale, sportivo) anche di altra natura autorizzato ai sensi di altre normative, non necessariamente ex art. 68 tuls?
Si chiede urgente riscontro, per poter evadere correttamente una richiesta gia’ agli atti, grazie

La seconda che hai detto. :wink:

Art. 41 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande”):
“1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”

Alcune regioni hanno poi ulteriormente specificato tali modalità nella loro legislazione, ma resta il fatto che la somministrazione temporanea non può costituire di per sé lo stesso “evento” che la giustifica.

Come vedi, la norma non fa alcun riferimento “esclusivo” ad eventi di pubblico spettacolo, ma è aperta ad un’ampia serie di manifestazioni.