Soppressione Farmacie

Buongirono,
si dovrebbe procedere alla soppressione di una sede di farmacia mai assegnata perchè è venuto meno il parametro demografico, ma si vorrebbe cercare di mantenerla poichè l’ubicazione è in una frazione del Comune che dista dalla più vicina farmacia circa 10km.
esistono delle sentyenze in tal senso o motivazione che possano aiutare ad evitare la soppressione della sede
?
grazie

Il fatto che non sia stata assegnata mi porta a dire che dovrebbe essere cancellata. Ti copio un pezzo della sentenza del CdS n. 7398/2020, vedi sotto. Tuttavia, resta la possibilità dell’applicazione del criterio “topografico” in deroga a quello demografico qualora ne ricorrano le condizioni. A questo proposito vedi l’art. 104 del TULLSS. La competenza è comunale vedi il CdS n. 6998/2019:

Art. 104 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell’art. 380, secondo comma.


Ecco il pezzo della sentenza

… E’ opportuno rilevare, innanzitutto, che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante – la giurisprudenza di questa Sezione, ma anche quella dei TAR, ha ritenuto che:

  • in linea generale, quanto alla revisione periodica della pianta organica ex art. 2, l. n. 475 cit., “l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale” (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018 n. 7033; TAR Toscana, sez. II, 2 agosto 2013 n. 1426; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 26 luglio 2011 n. 1518; TAR Veneto, sez. III, 18 giugno 2008 n. 1800);

  • l’art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265 del 1934 prevede che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”;

  • la sede soprannumeraria, quindi, ai sensi dell’art. 380, comma secondo, del R.D. n. 1265 del 1934, non va necessariamente soppressa, potendo essere soltanto dichiarata vacante, con la conseguenza che deve ritenersi privo di fondamento “l’assunto dell’appellante, secondo cui la sede soprannumeraria sarebbe stata sicuramente soppressa, non essendovi alcun automatismo tra il carattere soprannumerario della sede e sua soppressione, dipendente dalla valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, in seno alla procedura di revisione della pianta organica, nella primaria considerazione dell’interesse pubblico al mantenimento o meno della sede” (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717; Consiglio di Stato sez. III, 10/04/2019, n. 2367);

  • peraltro, è stato ritenuto in giurisprudenza che “l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell’art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2018 n. 733; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 dicembre 2017 n. 2094); T.A.R. Lazio, sez. Latina, 30 maggio 2019, n.403) e che, comunque, la farmacia soprannumeraria non può essere soppressa, laddove vi sia un titolare di farmacia, che ne gestisca l’esercizio (cfr. Cons. Stato sez. III, 13/12/2018, n. 7033; Cons, Stato Sez. III n. 4085/2016);

  • nel caso di specie, la sede farmaceutica è stata assegnata e, quindi, a prescindere dalle clausole inserite dalla Regione in relazione alla procedura concorsuale, dinanzi al calo demografico, il Comune avrebbe dovuto comunque procedere ad un bilanciamento degli opposti interessi, tenendo conto della intervenuta conclusione della procedura concorsuale e dell’interesse generale al mantenimento della nuova sede che assicura una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico (Cons. Stato sez. III, 13/12/2018, n.7033);

  • condivisibilmente il TAR ha richiamato il principio espresso dalla decisione di questa Sezione n. 7033/2018 laddove si evidenzia che con “l’art.1, comma 161, della Legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all’art.2, della legge n.475/1968 …) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”;

  • vanno ribadite, infatti, sia la specialità della procedura in questione e la tutela dell’affidamento creatosi in capo ai partecipanti alla procedura concorsuale ad ottenere la sede farmaceutica all’esito della procedura, sia l’insussistenza dell’obbligo di sopprimere la sede farmaceutica a causa della soprannumerarietà, così come dispone l’art. 380 sopra citato;

  • in relazione alla clausola inserita dalla Regione Calabria, condivisibilmente il controinteressato appellato ha rilevato che tale previsione era diretta a consentire modifiche in pendenza della procedura concorsuale, ma non consentiva di incidere sulla posizione dell’assegnatario della nuova sede farmaceutica, il cui provvedimento di assegnazione si era consolidato per mancata impugnazione, non potendo la revisione della pianta organica comportare la soppressione della sede soprannumeraria già assegnata (Cons, Stato Sez. III, 4 ottobre 2016 n. 4085);

  • questa Sezione ha già precisato che la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959).

  • in ogni caso, dal punto di vista processuale, la natura discrezionale della determinazione del Consiglio Comunale non consentiva l’accertamento diretto da parte del giudice amministrativo della fondatezza della pretesa, il che comporta, innanzitutto, l’inammissibilità della domanda di condanna dell’Amministrazione Comunale a disporre la soppressione della quarta sede farmaceutica.