Un agriturismo che presenta in SCIA una apertura stagionale aprile/dicembre (nella DUA erano stati concessi 365 giorni) comunica la “sospensione” dell’attività per un anno. Vedendo l’art.11 della lr Toscana 30/2003 si descrive la modalità di sospensione per le attività annuali (max 24 mesi in un triennio) ma non per quelle stagionali dicendo solo che queste debbono rispettare i periodi di chiusura dichiarati… A parte la confusione lessicale tra chiusura e sospensione… è possibile la sospensione prospettata?
grazie
Sì, la LR 30/03 non è molto precisa sulla questione e la questione che poni ricorre. Nel caso di attività continua durante l’anno, occorre partire dal primo giorno di sospensione e, da quello, osservare la struttura per 3 anni a venire. Se in quei tre anni resta chiuso al pubblico (attività sospesa ma non cessata) per più di 24 mesi, scatta la sanzione.
Nel caso di attività non continua alias stagionale vige l’obbligo di rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti: se può stare aperto 200 gg all’anno, quelli devo essere (le date possono variare durante l’anno – obbligo di comunicazione di quelle effettive ex art. 11, comma 1, lett. c)). La violazione è sanzionata.
La LR, poi, non prevede ipotesi di sospensione (chiusura al pubblico senza cessare) diverse da quelle dichiarate fin dall’inizio, però neppure dispone un divieto esplico di sospensione. Se l’imprenditore con agriturismo stagionale avesse necessità di restare chiuso al pubblico per un intero anno (ad esempio) sarebbe ammissibile? A parere mio sì, la legge non lo vieta. Al più potrai mutuare i limiti vedendo quelli dell’attività continuata. Se la legge è scritta male, mica è colpa dell’imprenditore. La stessa lett. c) citata prima ammette, implicitamente, la possibilità della chiusura temporanea (che sarebbe una sospensione dell’apertura la pubblico)
In ogni caso, l’imprenditore deve comunicare la sospensione. Vedi l’art. 25, comma 5, lett. b)