le varie leggi regionali in materia di commercio prevedono la disposizione che citi mutuando le vecchie norma statali. La disposizione, relativamente agli esercizi di vicinato, ha poco senso. Aveva più senso quando c’erano le licenze contingentate: se ho la disponibilità giuridica del fabbricato commerciale il comune può anche farmi chiudere a seguito di inattività ma un attimo dopo posso ripresentare SCIA.
Detto questo, la ratio della norma resta quella di quando c’era la licenza ovvero non ha importanza il motivo, quello che conta è il fatto che Tizio resta chiuso per più di 365 giorni consecutivamente. La causa può essere un periodo di malattia, un periodo di ferie, esigenze contingenti ecc.
Attualmente puoi vedere l’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza . La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ai sensi della generale portata della disposizione citata, si può ritenere che anche le abilitazioni che perderebbero la loro efficacia (anche per causa di mancato esercizio) possano essere “tenute in vita” fino al 90esimo giorno successivo alla fine dell’emergenza (ad oggi l’emergenza cessa 31/03/22)