Buongiorno,
Un regolamento comunale limita la vendita di bevande alcoliche, richiamandosi all’art. 14, comma 3 della L.R. Toscana 62/2018. In caso di violazione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 113, comma 3, lettera L.R. 62/2018, e la sospensione dell’attività di cui all’art. 113, comma 6 L.R. Toscana 62/2018 (E’ lo stesso regolamento a codificare tali violazioni di “particolare gravità” ai fini dell’art. 113, comma 6).
Richiamato l’art. 113, comma 6, della L.R. Toscana 62/2018, secondo il quale "In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a […], può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell’applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall’ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. ”, vorrei avere un Vs parere sul rapporto intercorrente tra la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’art. 14, e la sospensione prevista ai sensi del citato art. 113, comma 6.
La sospensione non sembrerebbe avere connotazione di sanzione accessoria a quella pecuniaria, e quindi legata alle sue sorti, bensì parrebbe avere carattere autonomo (come ad esempio un provvedimento cautelare), legato all’accertamento della violazione.
La connotazione della sospensione nell’uno o nell’altro modo ha risvolti procedurali molto rilevanti: se infatti la sospensione è da considerarsi quale sanzione accessoria, allora ben si dovrebbe legare il relativo procedimento a quello relativo all’irrogazione della sanzione pecuniaria (90 giorni per la notifica del verbale, 30 giorni per un eventuale ricorso, ordinanza-ingiunzione entro 5 anni), con il risultato di dovere attendere tempi anche molto lunghi per la sospensione stessa che, difatti, potrebbe anche non essere applicata (si pensi all’impresa che, nel frattempo, cessa l’attività).
Se invece la sospensione va legata al solo accertamento della violazione, allora si potrebbe procedere indipendentemente dall’esito del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
In questo caso però un eventuale ricorso (vittorioso) contro il verbale cosa comporterebbe in ordine al provvedimento di sospensione, magari già applicato?
Scusate la prolissità, attendo Vs contributi.
Grazie e buon lavoro.
Nel disporre la sospensione dell’attività in caso di reiterate violazioni, la vostra legge regionale non si ispira all’art. 8-bis della legge 689/81 (che prevede che le violazioni siano accertate “con provvedimento esecutivo”), bensì all’art. 22 del D.L.vo 114/98.
La sospensione dell’attività è senza dubbio una sanzione accessoria (discrezionale nel caso in questione), ma a mio giudizio qui – se si ritiene di procedere in tal senso – si deve uscire con un’ordinanza dirigenziale come conseguenza della contestazione del verbale di accertamento della seconda violazione.
Il verbale di accertamento, infatti, è il presupposto per l’emanazione dell’ordinanza.
E’ un po’ quello che succede con gli artt. 17-ter e 17-quater del TULPS.
No, non esiste che per questioni di tal genere il verbale di accertamento venga notificato “con calma” entro i 90 giorni previsti…
Sono questioni operative e magari ognuno ha il suo modus operandi, ok, ma per me in questi casi il verbale va contestato subito, nel momento in cui si accerta la violazione.
Nel caso in cui il verbale di contestazione della sanzione pecuniaria sia stato notificato, e sia quindi disposta la sospensione, ma con successiva impugnazione del verbale e vittoria del ricorso il verbale stesso fosse annullato, il provvedimento, che nel frattempo avrebbe esaurito i suoi effetti, non potrebbe più essere ritirato. Allora se la sospensione deve seguire le sorti del verbale, non si dovrebbe aspettare la definitività della sanzione pecuniaria, con inevitabile allungamento dei tempi?
Grazie.
Si può procedere con un avviso di avvio del procedimento che conceda 10 giorni per eventuali controdeduzioni e poi fare un’ordinanza in cui la sospensione decorra dal 31° giorno dopo la contestazione/notifica del verbale, in modo tale da valutare eventuali ricorsi prodotti nel frattempo. Comunque, la sanzione accessoria è facoltativa: questi provvedimenti si adottano solo se il verbale di accertamento è inattaccabile “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Poi, per carità, ogni ufficio decide come meglio crede: la discrezionalità è ampia.