Viene sanzionato un pubblico esercizio con la sospensione della attività per un giorno. Il gestore del pubblico esercizio ritiene che l’orario di chiusura da rispettare non è dalle 00,00 alle 24,00 della giornata solare, ma dalle 16,00 alle 03,00 del giorno successivo intendo l’orario della propria giornata lavorativa.
E’ possibile avvalorare tale tesi?
Nel provvedimento è sempre opportuno che sia specificato il giorno esatto di sospensione dell’attività, trattandosi di sanzione accessoria di breve durata.
In tal modo viene sia garantita al destinatario la conoscibilità del provvedimento, la tempestività dell’esecuzione della sanzione accessoria di sospensione e la semplificazione dell’operato delle forze dell’ordine, potendo quest’ultime svolgere i controlli di rito per verificare la chiusura dell’attività senza incorrere in dubbi o interpretazioni aleatorie del testo del provvedimento.
In ogni caso, l’attività deve essere sospesa per un data intera di calendario, di norma il primo giorno utile in cui l’attività risulta aperta in orario ordinario. In caso contrario, l’esercente potrebbe millantare il rispetto del provvedimento chiudendo l’attività in un giorno di chiusura ordinaria, ovvero in un giorno ove l’esercizio sia aperto per una frazione oraria dell’orario nominale di apertura settimanale, pertanto nullificando l’effetto sanzionatorio del provvedimento.
Nel provvedimento è stata inserita una data specifica, 01.09.2024, senza specificare l’orario.
Il gestore del pubblico esercizio ritiene che l’orario di chiusura da rispettare non è dalle 00,00 alle 24,00 della giornata solare, ma dalle 16,00 alle 03,00 del giorno successivo intendo l’orario della propria giornata lavorativa.
Considerando che il provvedimento indica una data specifica, laddove questa risulti correttamente essere una normale data di ordinaria apertura dell’esercizio in questione, l’esercente dovrà rispettare il provvedimento non aprendo l’attività per tutto il giorno 01.09.2024.
Caso differente sarebbe qualora tale data risultasse essere un giorno festivo ordinario dell’attività in cui l’esercente di norma non avrebbe aperto. In tale casistica, l’attività dovrà essere chiusa nel primo giorno lavorativo utile.
Scusi se insisto, l’orario di chiusura da rispettare sarà dalle 00.00 alle 24.00 o può ritenersi valida la tesi di considerare l’orario di apertura al pubblico che l’esercizio pubblico è solito svolgere, cioè dalle 16,00 del 01.09.2024 alle 03,00 del giorno successivo?