Sospensione attività di pubblico spettacolo in sede fissa

Buongiorno,
abbiamo ricevuto dai VVF una lettera con cui ci comunicano che un locale di pubblico spettacolo non ha rinnovato il certificato di prevenzione incendi. La lettera è stata recapitata anche al diretto interessato, il quale è stato informato che sarà data notizia all’AG di quanto rilevato ed è stato altresì invitato a non riaprire l’attività, se non a seguito della presentazione della SCIA di prevenzione incendi.
Il SUAP cosa deve fare?
Pensavo di emanare ordinanza di sospensione dell’Autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 10 TULPS concedendo un termine di 30 giorni per la presentazione della SCIA antincendio (salvo proroga per comprovata necessità, applicando per analogia l’art. 113, co. 4, della L.R. 62/2018) e avvisando che in difetto di presentazione della suddetta si procederà alla revoca dell’Autorizzazione ai sensi della medesima disposizione di legge. E’ corretto?

Grazie a chi mi saprà rispondere

No.

Andresti a sovrapporti alla procedura sanzionatoria prevista dalla norma vigente in materia, nel caso specifico l’art. 20 del D.L.vo 139/2006:

  1. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

Semmai confrontati con i VVF operanti per verificare se hanno ritenuto di dover informare il prefetto per chiedere la sospensione dell’attività.

Buongiorno,
sì ero a conoscenza dell’art. 20 del D.lgs. 139/2006. Mi sembra, a dirla tutta, una norma che mal si raccorda con il rinnovato contesto emerso in seguito allo sviluppo del SUAP. Tuttavia, effettivamente è viva e vegeta. Tanto per scambiarsi un’opinione sulla sua effettiva cogenza, vorrei citare a questo punto l’art. 113, co. 5, della Legge regionale Toscana 62/2018, il quale, a proposito di attività commerciali, prevede che qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione sino al ripristino dei requisiti mancanti. Va da sé che in questo caso la competenza ad adottare il provvedimento è attribuita al Comune. Quello che mi chiedo è se la dizione “requisiti di sicurezza” ricomprenda, a questo punto, anche i requisiti di prevenzione incendi o meno. Io penso di sì, dal momento che l’adozione di misure di prevenzione incendi è parte integrante degli obblighi posti a carico delle aziende dal d.lgs. 81/2008. Che ne pensa?

Uno dei principi fondamentali del diritto amministrativo, mutuato dal diritto penale, è il principio di legalità. In particolare, l’art. 1 della legge 689/81 prevede che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

L’articolo 113 della L.R. Toscana 62/2018 – che citi – è relativo alle sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio (così è indicato nel titolo stesso dell’articolo). Non lo puoi applicare “per analogia” (come avevi suggerito) ad un’attività di pubblico spettacolo…

Il testo attuale dell’art. 20 del D.L.vo 139/2006 non è poi così desueto, visto che è stato modificato ed è in vigore dal 2017.

Aggiungo: un locale di pubblico spettacolo è anche un luogo di lavoro soggetto al D.L.vo 81/2008. Anche per questa norma, però, in ragione della competenza esclusiva dei VVF si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del D.L.vo 139/2006.

Se c’è stato un sopralluogo dei VVF e questi hanno accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, gli stessi VVF possono adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Grazie per la delucidazione. Tralasciando il caso del locale di pubblico spettacolo, a questo punto come possono però andare d’accordo l’art. 113 della L.R. 62/2018 e l’art. 20 del D.lgs. 139/2006?

La situazione può verificarsi, ovviamente, solo nel caso in cui una delle attività indicate dall’art. 113 della L.R. Toscana 62/2018 sia anche soggetta alla disciplina sulla prevenzione degli incendi.

In caso di “concorso di norme” la p.a. dovrebbe applicare la procedura amministrativa più efficace ed “economica” (anche in senso lato) per il raggiungimento dei propri obiettivi, senza dimenticare mai il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 689/81…

Siccome la prevenzione degli incendi è una materia di competenza specifica ed esclusiva dei VVF, i miei due cents di esperienza mi suggeriscono che solitamente, nel caso concreto, la cosa migliore sarebbe quella di lasciare l’iniziativa ai poteri dell’organo di controllo, che è nella posizione migliore per valutare le anomalie ed adottare i provvedimenti più idonei per la loro soluzione.

Tieni presente, poi, che eventuali violazioni in materia di prevenzione degli incendi accertate nell’ambito dei luoghi di lavoro saranno soggette alla particolare disciplina sanzionatoria prevista dal D.L.vo 758/94; per cui l’eliminazione delle violazioni e l’adeguamento dell’attività, seppure concordate con i VVF, potrebbero non essere immediate e “lineari” (cosa impossibile da seguire da parte di un altro ufficio).

Questa ovviamente è solo la mia opinione personale, potranno senz’altro esistere opinioni differenti.