TAR Friuli Venezia Giulia, sent. del 13 settembre 2021, n. 276.
E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso provvedimento con il quale l’Ordine delle professioni infermieristiche ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. n. 44 del 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, stante la natura non provvedimentale dell’atto.