Sospensione dei termini di cui all'articolo 2 comma 7 - legge 241/90

Scusate, ho bisogno di un chiarimento : la sospensione dei termini di cui all’articolo 2 comma 7 serve alla Pa, non deve essere accordata nel caso in cui bonariamente si concede un termine per l’integrazione alla parte.
Nel caso di silenzio assenso , o scia nel caso in cui decorrano i termini, senza rilevi della Pa, che poi si accorga della mancanza di documentazione è il 21 nonies?
Grazie

La disposizione che citi ha sempre lasciato qualche dubbio. La norma, a parere mio, vuole dare certezza procedimentale sia dalla parte del privato che dalla parte della PA. E’ chiaro, sempre a parere mio, che l’interpretazione non può diventare un boomerang contro il privato (vedi anche il riferimento all’art. 2, comma 7 contenuto nell’art. 14-bis)

La PA farebbe bene sempre a chiarire questi aspetti più controversi. Ad esempio:

  • in caso di necessità integrative la PA presenta al richiedente una nota con indicato tutto ciò che non sia già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

  • il privato è tenuto a rispondere nel più breve tempo possibile. Nonostante la legge consenta di tenere sospeso il decorrere del termine dal momento di notifica della richiesta fino a un massimo di 30 gg, non appena acquisto quanto richiesto, il termine inizia nuovamente a decorrere.

  • qualora il richiedente non sia in grado di produrre quanto richiesto entro il termine di 30 gg, ai fini di non arrivare all’archiviazione del procedimento, può chiedere un differimento temporale. In tale caso, il termine resta comunque sospeso fino all’acquisizione di quanto richiesto.


Sì, il 21-nonies è un procedimento la cui opportunità è da valutare bene Puoi trovare molte sentenze sui presupposti della c.d. autotutela.

Relativamente alla SCIA, “l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”. Adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 19 significa non proprio annullare. Tuttavia, per procedere dopo i 60 gg devono sussistere i presupposti che sussisterebbero per l’annullamento