sospensione dei termini di un procedimento amministrativo

Buongiorno Dott. Chiarelli
Sono un dipendente del Comune di Terni con recente incarico di posizione organizzativa all’Ufficio Commercio. Le rappresento la situazione che ho per una SCIA di vicinato settore non alimentare che si svolge in un locale privo di servizi igienici sito nel centro storico della città. Il proprietario su indicazione dell’Ufficio Edilizia di questo Ente, ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento che abbiamo concesso in più riprese. La Scia è stata presentata il 28/08/2022, il giorno 19/12/2022 il proprietario ha chiesto una ulteriore sospensione di 12 mesi per la realizzazione del bagno. Sono molto preoccupata, so che la sospensione si può concedere una sola volta, però mi ricordo che in una sua lezione Lei ci aveva detto che i procedimenti particolari devono comunque concludersi entro 12 mesi quando prima erano 18. Le chiedo se secondo Lei è possibile concedere ulteriore sospensione dei termini ed eventualmente il riferimento normativo, che in questo momento non riesco a trovare.

Non si rileva un regola univoca. Da parte mia, di fronte a ipotesi del genere, avrei disposto l’inibizione all’esercizio dell’attività. Il soggette avrebbe ri-presentata ex novo altra SCIA quando avesse ottenuto i requisiti richiesti. Se la SCIA, nel momento iniziale della sua presentazione, non lascia margini di discrezionalità, non ci sono valutazioni della PA sull’opportunità di consentire l’esercizio di una attività. Per contro, se il soggetto non ha requisiti previsti dalla legge, i rimedi amministrativi in relazione all’esercizio di un’attività avviata tramite SCIA impongono una valutazione puntualee connotata da una certa discrezionalità al fine di trovare la giusta modalità e la giusta proporzionalità di intervento. La PA deve valutare se è possibile una conformazione e se l’attività debba essere sospesa o meno. Inoltre deve dare un eventuale termine di conformazione maggiore o uguale a 30 gg.
Ad esempio, quando un’attività non ha la conformità urbanistico-edilizia, è inutile sospendere. L’ottenimento della conformità è cosa lontane nel tempo e del tutto eventuale: chissà se…
Nel tuo caso siamo al limite se c’è l’effettiva possibilità realizzativa. Io, per non cadere nell’arbitrarietà, non darei ulteriori proroghe a fronte di una “facile” possibilità di adempiere. Ripeto, tutto è da vedere caso per caso
vedi qua Scia e interruzione termini