Un organo di polizia dopo ha verbalizzato il titolare del pubblico esercizio con la contestazione di abuso della propria attività (art.68 del TULPS) di somministrazione alimenti e bevande in locale discoteca da ballo o spettacolo musicale. Ha poi comunicato al SUAP il verbale ed il rapporto per la irrogazione della sanzione amministrativa e la revoca della licenza amministrativa.
Lo stesso locale, nel mese di ottobre 2022, aveva già ricevuto una prima segnalazione e l’ufficio aveva emesso 2 Ordinanze, una prima cautelare e poi una sospensione di 7 gg.
In questo caso si può procedere alla sanzione amministrativa di € 1.549,00? Occorre procedere poi alla revoca della licenza amministrativa?
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L’importo è normato da legge e la PM ne sarà sicuramente edotta; nel caso di evento non reiterato, può essere applicato il minimo edittale. Dovrà quindi essere verificata tale opportunità in base alle ordinanze pre-esistenti indicate nel quesito.
Ignorando l’entità dell’abuso, comunque in base alla precedente sospensione di 7gg, in assenza di gravi condotte ovvero applicabilità dell’art. 11 del TULPS, potrà essere disposta una sospensione ai sensi dell’art. 10 del TULPS per durata maggiore.
L’abuso deve comunque essere circostanziato.
Peraltro, in assenza di limitazioni al rilascio di licenze di tale fattispecie di attività sul territorio in esame, il soggetto potrà sempre riavviare il tutto con nuova licenza; pertanto la revoca è prettamente inutile se non applicabile la negazione della medesima ai sensi dell’art. 11 del TULPS ovvero altre normative locali cogenti.
Mmm, c’è un po’ di confusione…
Riepilogando (se ho capito bene):
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Nell’ottobre 2022 all’interno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe stato accertato l’esercizio di un’attività abusiva di pubblico spettacolo (discoteca), in violazione dell’art. 68 TULPS (prima violazione).
La sanzione amministrativa era quella prevista dall’art. 666 cp. Trattandosi di sanzione per la quale non era ammesso il pagamento in misura ridotta, l’ufficio comunale competente avrebbe dovuto emettere un’ordinanza-ingiunzione con una cifra determinata tra un minimo di 258 € e un massimo di 1549 €. Inoltre, il medesimo ufficio comunale avrebbe dovuto disporre la cessazione della sola attività abusiva di pubblico spettacolo (NON di tutta l’attività), ai sensi del terzo comma dell’art. 666 cp…
Non capisco a cosa si riferiscano le “2 Ordinanze, una prima cautelare e poi una sospensione di 7 gg.”…
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In tempi più recenti , nel medesimo locale sarebbe stato nuovamente accertato l’esercizio della medesima attività abusiva di discoteca (seconda violazione ). In questo caso, se per la prima violazione le cose erano state fatte come dovevano essere fatte, potrebbe trattarsi di una “reiterazione” della violazione (vedasi art. 8-bis della L. 689/81).
Quindi: nuova contestazione della violazione prevista dall’art. 666 cp, con le medesime modalità sopra citate, e - se sussiste “reiterazione” della violazione - è disposta altresì la chiusura del locale (quindi ANCHE dell’attività di somministrazione) per un periodo non superiore a sette giorni.
Che cosa c’entra “la revoca della licenza amministrativa?” - Se non sussiste “reiterazione” (o se questa è la prima violazione contestata) vale il discorso di cui al primo punto del mio commento.
Per arrivare alla “revoca della licenza amministrativa” dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre passare da una procedura in cui – a seguito di comunicazione di avvio del procedimento – si intenda contestare il cosiddetto “abuso dell’autorizzazione” di cui all’art. 10 del TULPS (e la cosa va argomentata come si deve, perché entra nel contraddittorio con la parte interessata!) e quindi disporre dapprima la sospensione del titolo. Solo nei casi più gravi, qualora la sospensione ex art. 10 TULPS non fosse sufficiente a ripristinare la legalità, si può arrivare alla revoca ex art. 10 TULPS.